Cassazione Penale, Ordinanza n. 33057/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di un mese di arresto per avere detenuto ai fini della distribuzione e distribuito per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Con un unico motivo ha dedotto la violazione di legge, sostenendo l'intervenuta prescrizione dei reati. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rilevando che, ai sensi dell'art. 161-bis c.p., il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Per la fase successiva alla decisione di primo grado opera invece l'autonomo meccanismo di improcedibilità dell'impugnazione previsto dall'art. 344-bis c.p.p. Poiché al momento della sentenza di primo grado il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso, la prescrizione non poteva ritenersi maturata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto non maturata la prescrizione, essendosi il relativo corso definitivamente arrestato con la sentenza di primo grado, pronunciata prima del decorso del termine prescrizionale massimo. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lett. b), legge n. 283/1962
detenzione per la distribuzione e distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione
Norma incriminatrice richiamata quale fondamento della condanna.
art. 6, comma 4, legge n. 283/1962
Disposizione richiamata quale ulteriore fondamento della condanna.
Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado.
La prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado; dopo tale momento non continua a decorrere nelle fasi di impugnazione.
Prevede un autonomo meccanismo di improcedibilità dei giudizi di impugnazione decorso il termine stabilito, operante in luogo della prescrizione dopo la decisione di primo grado.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato nel quadro normativo relativo alla cessazione della prescrizione.
Massime di principio
- Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente ai sensi dell'art. 161-bis c.p.; la prescrizione non continua quindi a maturare durante i successivi gradi di giudizio.
- Per la fase successiva alla sentenza di primo grado, l'eventuale protrarsi del giudizio di impugnazione è disciplinato dall'autonomo meccanismo di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p., che opera in luogo della prescrizione.
- Quando la sentenza di primo grado è pronunciata prima del decorso del termine prescrizionale massimo, la prescrizione non può essere dichiarata maturata successivamente sulla base del mero decorso del tempo durante il giudizio di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato sul tema della prescrizione è inammissibile; l'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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