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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33041/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., confermando tuttavia la condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Gli era contestato, quale legale rappresentante di una società, di essersi avvalso di fatture relative a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi e di fornire una giustificazione fittizia al trasferimento di denaro ritenuto prezzo della corruzione tra privati. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che, una volta esclusa dalla Corte d'appello la sussistenza dell'accordo corruttivo, non fosse stato adeguatamente individuato il compendio probatorio dimostrativo dell'inesistenza delle operazioni. Ha inoltre sostenuto che, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti non incidenti sul versamento dell'IVA, i costi sostenuti avrebbero dovuto essere considerati elementi passivi reali ai fini della determinazione dell'imponibile. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione della prova e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato sull'inesistenza delle operazioni valorizzando i pagamenti verso una società risultata inesistente a seguito di rogatoria internazionale, nonché il contenuto generico delle fatture e l'assenza dell'indirizzo della sede societaria. Ha escluso la rilevanza del fatto che le fatture fossero funzionali a occultare proventi derivanti da un illecito, affermando che il dolo specifico sussiste anche quando l'agente persegua un proprio interesse e utilizzi le fatture per finalità fiscali; il movente dell'operazione illecita è irrilevante. Quanto alla deducibilità dei costi, la censura è stata ritenuta generica, poiché il ricorrente non aveva specificato quali costi fossero stati effettivamente sostenuti, mentre i giudici di merito li avevano ritenuti riferiti a prestazioni mai eseguite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero la valutazione del compendio probatorio e la ricostruzione del fatto, non censurabili in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini del dolo specifico del reato tributario, l'eventuale finalità di occultare un'operazione penalmente illecita, e generica la censura concernente la deducibilità dei costi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2635 c.c.

    La Corte d'appello aveva assolto l'imputato dall'imputazione di corruzione tra privati; la pronuncia non è stata oggetto di accoglimento del ricorso in cassazione.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    La responsabilità è stata confermata per l'utilizzazione di fatture relative a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi. Il dolo specifico sussiste anche quando l'utilizzo fiscale delle fatture sia diretto a occultare un'operazione penalmente illecita; sono irrilevanti l'interesse o il movente dell'agente.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    La norma non è espressamente citata nel testo; la decisione richiama tuttavia i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto già adeguatamente motivata dal giudice di merito.
  • Nel reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, il dolo specifico di evasione sussiste anche quando il contribuente utilizzi le fatture per perseguire un proprio interesse ulteriore, quale l'occultamento di un'operazione penalmente illecita; l'interesse o il movente dell'agente non escludono il dolo specifico.
  • La contestazione relativa alla deducibilità dei costi è generica quando il ricorrente non individui specificamente quali costi siano stati effettivamente sostenuti, soprattutto se il giudice di merito abbia accertato che essi si riferiscono a prestazioni mai eseguite.
  • La motivazione del giudice di merito sull'inesistenza delle operazioni può essere ritenuta congrua quando valorizzi, tra gli altri elementi, l'inesistenza della società emittente, accertata anche tramite rogatoria internazionale, l'assenza dell'indirizzo della sede nelle fatture e la genericità dell'oggetto delle prestazioni indicate.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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