Cassazione Penale, Ordinanza n. 33043/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per avere omesso, quale amministratore unico di una società a responsabilità limitata, la presentazione delle dichiarazioni IVA relative agli anni d'imposta 2016 e 2017, con finalità di evasione dell'imposta dovuta. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo specifico di evasione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che il primo motivo tendesse a sollecitare una rivalutazione della prova e della ricostruzione del fatto, attività riservata ai giudici di merito e non consentita in cassazione quando la motivazione sia congrua, completa, razionale e non manifestamente illogica. Quanto all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata aveva valorizzato la qualifica di amministratore, il rilevante superamento della soglia di punibilità e l'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA per due annualità, traendone la sussistenza del dolo specifico di evasione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondatamente proposto, poiché la valutazione sul trattamento sanzionatorio è sindacabile in cassazione solo in presenza di vizi logico-giuridici, non ravvisati nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata e non censurabile la motivazione della Corte d'appello sia sull'affermazione di responsabilità e sul dolo specifico di evasione, sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
omesso di presentare le dichiarazioni obbligatorie per gli anni di imposta 2016 e 2017, al fine di evadere l'imposta dovuta
La disposizione è applicata alla condotta di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con finalità di evasione.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
omessa dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
Il giudice di merito ha ritenuto accertata l'omessa dichiarazione IVA nei termini rilevanti ai fini della fattispecie.
art. 616 c.p.p.
alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, sollecitino una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già adeguatamente esaminate dal giudice di merito.
- La valutazione di merito è insindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua, esauriente, razionale e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità.
- Nel reato di omessa dichiarazione, la qualifica di amministratore, il rilevante superamento della soglia di punibilità e l'omessa presentazione delle dichiarazioni per più annualità possono essere valorizzati congiuntamente quali indici del dolo specifico di evasione, se la motivazione ne esplicita il percorso logico.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito presenti vizi logico-giuridici; è sufficiente una motivazione adeguata sull'assenza di elementi favorevoli.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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