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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33044/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 15 settembre 2025. A seguito di un precedente annullamento con rinvio limitato al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado, condannando l'imputato alla pena di otto mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza, perdendone il controllo, in contestazione dell'art. 186, comma 2, lettera c), e comma 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché l'annullamento precedente era stato parziale e riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha affermato che, in caso di annullamento parziale con rinvio limitato a questioni relative alle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità impedisce di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la pronuncia di annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992

    Norma incriminatrice applicata alla guida in stato di ebbrezza con il livello alcolemico indicato dalla disposizione.

  • art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Disposizione contestata in relazione alla condotta di guida in stato di ebbrezza con perdita del controllo del veicolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, fonda la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è annullata solo parzialmente con rinvio su questioni riguardanti le circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena o la sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e sulla responsabilità impedisce di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la pronuncia di annullamento.
  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando pretende la declaratoria di prescrizione nonostante il precedente annullamento con rinvio abbia lasciato irrevocabili l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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