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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33042/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d'appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale alla pena di tre anni e un mese di reclusione per il reato previsto dall'art. 3 del d.lgs. 74/2000. Secondo l'imputazione, nella qualità di formale rappresentante legale di una società a responsabilità limitata, ella avrebbe indicato nelle dichiarazioni fiscali operazioni passive ai fini IVA non dovute e crediti inesistenti, mediante artifici contabili. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e, in particolare, sull'elemento soggettivo, sostenendo che non vi fossero elementi idonei a dimostrare la consapevolezza e la volontaria adesione alla condotta fraudolenta altrui. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, contestando che la Corte d'appello avesse fondato la responsabilità sull'omessa vigilanza sugli obblighi dichiarativi, confondendo la posizione di garanzia con il concorso mediante omissione in un reato commissivo; secondo la ricorrente, nella fattispecie si trattava invece della partecipazione a una condotta fraudolenta attiva. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Ha inoltre ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione d'appello, fondata sui rapporti descritti dalla stessa imputata con il gestore di fatto della società, sulla consapevolezza del ruolo formale assunto dietro compenso e sulla sottoscrizione dei modelli fiscali presentati all'Agenzia delle Entrate. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi secondo cui l'amministratore risponde degli obblighi di legge quale diretto destinatario degli stessi. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente e non censurabile la motivazione fondata sull'assenza di elementi positivi, sull'intensità del dolo, sulla protrazione degli inadempimenti dal 2010 e sul contegno processuale dell'imputata, che non aveva partecipato alle udienze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione in fatto delle prove e perché la motivazione della sentenza d'appello è stata considerata congrua, fondata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica. La consapevolezza dell'imputata è stata desunta dai rapporti con il gestore di fatto, dall'accettazione del ruolo formale dietro compenso e dalla sottoscrizione dei modelli fiscali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi in materia di responsabilità dell'amministratore quale destinatario diretto degli obblighi di legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché il diniego delle attenuanti generiche risultava adeguatamente motivato dall'intensità del dolo, dalla protrazione degli inadempimenti, dalla reiterazione delle violazioni e dal contegno processuale. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 74/2000

    La norma è indicata quale disposizione incriminatrice del reato contestato, relativo all'indicazione nelle dichiarazioni fiscali di elementi passivi fittizi mediante artifici contabili.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma richiamata dalla Corte, la sola incensuratezza non è sufficiente per la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esonero per mancanza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 186, comma 1, Costituzione

    La sentenza richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 in relazione alla verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che, riproponendo le censure già esaminate dai giudici di merito, sollecita una diversa e più favorevole lettura delle risultanze istruttorie, quando la motivazione impugnata sia congrua, fondata su dati oggettivi e non manifestamente illogica.
  • La consapevolezza della partecipazione a una frode fiscale può essere desunta, con motivazione logicamente adeguata, dalla conoscenza del ruolo meramente formale assunto nella società dietro compenso, dai rapporti con il gestore di fatto e dalla sottoscrizione dei modelli fiscali da parte del rappresentante legale.
  • L'amministratore societario, quale diretto destinatario degli obblighi fiscali previsti dalla legge, risponde della violazione contestata secondo i principi applicabili alla sua posizione, senza che la qualificazione della condotta come omissiva o attiva renda di per sé erronea l'affermazione di responsabilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi elementi concreti di segno negativo, quali l'intensità del dolo, la protrazione e reiterazione degli inadempimenti e il contegno processuale, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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