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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33046/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la loro condanna: uno alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione e l'altro alla pena di quattro anni di reclusione, entrambi per concorso nel reato di combustione illecita di rifiuti e il primo anche per la gestione illecita di rifiuti. Secondo l'accertamento di merito, il 24 novembre 2021 gli imputati erano stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco e alimentavano con forconi la combustione di rifiuti speciali, anche pericolosi, depositati incontrollatamente. Tra i materiali bruciati vi erano rifiuti riconducibili alle attività delle società di cui gli imputati erano rappresentanti legali. Con il primo motivo, comune a entrambi, hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'insussistenza del concorso di persone, poiché non sarebbe emerso alcun elemento dimostrativo della loro partecipazione a un reato commesso da terzi. Con il secondo motivo hanno censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo estraneo ai limiti del giudizio di legittimità, in quanto diretto a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto, rilevando comunque che la motivazione della sentenza d'appello era completa, coerente e non manifestamente illogica. Ha inoltre precisato che la condotta di combustione comprende non solo l'innesco del fuoco, ma anche l'alimentazione o il mantenimento della combustione realizzati nel medesimo contesto spazio-temporale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato dall'assenza di elementi positivi e dalla presenza di precedenti penali, anche specifici, a carico di uno degli imputati e di una precedente condanna definitiva per atti persecutori a carico dell'altro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché rivolto contro la valutazione del compendio probatorio e la ricostruzione del fatto, comunque sorrette da motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La responsabilità è stata affermata a titolo di concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 256-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006

    La condotta contestata comprende sia l'appiccamento del fuoco sia l'alimentazione o il mantenimento della combustione dei rifiuti nello stesso contesto spazio-temporale.

  • art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La disposizione è stata applicata al solo imputato cui era contestata anche la gestione illecita di rifiuti.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e dalla presenza di precedenti penali; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, completa, coerente e priva di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La condotta di combustione illecita di rifiuti comprende non soltanto l'innesco della combustione, ma anche l'alimentazione o il mantenimento del fuoco effettuati nel medesimo contesto spazio-temporale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice indichi l'assenza di elementi positivi e valorizzi circostanze di segno contrario, quali precedenti penali anche specifici; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento dedotto dalle parti, purché siano considerate le specifiche argomentazioni rilevanti prospettate dall'interessato.
  • Il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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