Cassazione Penale, Ordinanza n. 33040/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dal testo emerge che l'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza emessa il 26 maggio 2026 dal giudice del Tribunale di Palermo, indicato nel provvedimento come Giudice dell'udienza preliminare e, in altra parte, come Giudice per le indagini preliminari. Il contenuto specifico dell'ordinanza impugnata e i motivi sostanziali di doglianza non sono riportati. La Corte ha rilevato esclusivamente il difetto di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto personalmente dall'interessato. Ha richiamato gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., affermando che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Il testo richiama la disposizione senza riportarne il tenore letterale.
La Corte la richiama quale fondamento della necessità che l'impugnazione sia proposta secondo le forme previste dalla legge.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il testo richiama la disposizione senza riportarne il tenore letterale.
La Corte ne ricava che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'interessato determina l'inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il testo richiama la disposizione senza riportarne il tenore letterale.
La disposizione è indicata quale base per la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
legge n. 103 del 2017
Il testo richiama la legge quale fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La Corte la richiama in relazione alla disciplina della decisione de plano sull'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Non espressamente indicato nel testo; il provvedimento richiama la condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende.
La norma non è citata testualmente, ma il dispositivo applica le conseguenze economiche normalmente connesse alla declaratoria di inammissibilità.
art. 571, comma 1, c.p.p.
Il testo richiama la disposizione senza riportarne il tenore letterale.
La Corte la considera rilevante per la forma dell'impugnazione e per la legittimazione alla sua proposizione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il testo richiama la disposizione senza riportarne il tenore letterale.
La Corte afferma che la mancanza della sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio in cassazione è causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione penale deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto e sottoscritto personalmente dall'interessato è inammissibile.
- Il difetto della sottoscrizione del difensore abilitato costituisce una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte senza esame dei motivi sostanziali del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile per irritualità della proposizione imputabile al ricorrente, la declaratoria comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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