Cassazione Penale, Sentenza n. 9655/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per tre reati di omicidio (capi A, C, E) con contestazione della motivazione per la mancata valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche e per la errata determinazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.), in particolare chiedendo che l'aumento tenesse conto della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 legge n. 203/1991 (collaborazione) riconosciuta in pregresse sentenze irrevocabili e che fosse operata una diversa applicazione delle norme procedurali (art. 187 disp. att. c.p.p., art. 442 c.p.p.) e del calcolo della riduzione per il rito abbreviato
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice nel valutare il fatto più grave e nell'operare il bilanciamento delle circostanze con riferimento al reato più grave (ai sensi della giurisprudenza consolidata), considerandosi le fattispecie satellite solo ai fini dell'aumento ex art. 81 c.p. La Corte ha altresì osservato che l'inclusione di altre sentenze irrevocabili nella continuazione non ha determinato né riduzioni degli aumenti precedenti né un aumento ulteriore della pena complessiva, che resta pari a cinque anni di reclusione; è stata confermata la corretta applicazione della riduzione per il rito abbreviato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
reati di omicidio e concorso in delitto
Sono le fattispecie di reato contestate; la Corte non ha messo in dubbio la qualificazione dei reati come omicidi e la riconducibilità agli articoli indicati
La Corte ha confermato che, nel reato continuato, il confronto tra aggravanti e attenuanti si effettua in relazione al fatto considerato il più grave; i reati satellite rilevano principalmente ai fini dell'aumento ex art. 81 c.p., e l'inclusione di più sentenze irrevocabili nella continuazione non comporta automaticamente la riduzione o l'aumento degli aumenti già operati se non viene svolto un nuovo e specifico calcolo
circostanza attenuante della collaborazione
La circostanza attenuante speciale riconosciuta in sentenze pregresse è stata considerata dal Collegio, ma non può per ciò solo comportare la ricalcolazione automatica degli aumenti applicati in seguito senza che venga effettuato il corretto confronto interdisciplinare con il fatto più grave; la sua incidenza è valutata secondo i parametri normativi e la corretta sede è quella del giudizio che ha stabilito il trattamento sanzionatorio
Norma procedurale richiamata in relazione all'individuazione della sentenza da cui partire per il confronto; la Corte ha ritenuto correttamente individuato il fatto più grave dal primo giudice
Norma che disciplina gli effetti sul procedimento abbreviato; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la riduzione per il rito abbreviato sia alle pene dei reati satellite sia agli aumenti
Parametri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia compiuto un adeguato e congruo bilanciamento ai sensi di tale articolo, non sindacabile in cassazione
Richiamato in difesa come possibile terreno per il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della collaborazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle attenuanti generiche fosse già correttamente effettuata e motivata dai giudici di merito
Norma che dispone la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Nel reato continuato il confronto tra aggravanti e attenuanti va svolto principalmente con riferimento al fatto considerato il più grave; le circostanze riferibili ai reati satellite influiscono soprattutto sull'aumento ex art. 81 c.p.
- La circostanza attenuante speciale (es. collaborazione ai sensi dell'art. 8 L. 203/1991) riconosciuta in una sentenza irrevocabile non determina automaticamente la riduzione degli aumenti già operati in sentenze successive: è necessario un nuovo e specifico calcolo comparativo che parta dalla sentenza individuata come base
- La difesa che contesti la determinazione dell'aumento per continuazione deve indicare con chiarezza l'interesse concreto e fornire elementi per dimostrare l'erroneità del calcolo degli aumenti già irrogati; mere argomentazioni generiche sulla rilevanza delle attenuanti non sono sufficienti in Cassazione
- La riduzione prevista per il rito abbreviato si applica anche agli incrementi irrogati per continuazione se il giudice ha correttamente operato la comparazione e il calcolo delle pene; la Corte di legittimità non rivede valutazioni di merito adeguatamente motivate
- Le impugnazioni in Cassazione hanno efficacia soprattutto rispetto a vizi di diritto e di motivazione; il sindacato sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sull'adeguatezza del bilanciamento è limitato quando la motivazione è congrua rispetto ai parametri di legge
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