Cassazione Civile, Ordinanza n. 12824/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione e sopraelevazione eseguiti su un fabbricato in forza di concessione edilizia del 1995 e di successivo permesso in sanatoria del 2006. La controparte proprietaria confinante aveva chiesto e ottenuto in primo grado la demolizione del primo piano realizzato in sopraelevazione, il demolimento del tetto per la parte prospiciente la sua proprietà e la rimozione di tubature e scarichi, per violazione delle distanze legali tra edifici, tra pareti finestrate e rispetto alle vedute. Il Tribunale aveva ritenuto violate le distanze di cui all'art. 873 c.c., all'art. 9 del d.m. 1444/1968 e all'art. 889 c.c. Il soccombente aveva proposto appello con cinque motivi; la Corte d'appello aveva confermato la rilevanza dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, qualificando il primo piano come nuova costruzione e ritenendo assorbite le ulteriori doglianze sul tetto, sulle vedute e sulle tubazioni. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, sostenendo che tale norma non sarebbe stata immediatamente precettiva nei rapporti tra privati e che, comunque, il regolamento comunale recepente sarebbe intervenuto solo nel 2004, quindi dopo la sopraelevazione; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure relative a tetto, vedute e scarichi, ritenute erroneamente superate o assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che l'art. 9, secondo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emanato in attuazione della legge urbanistica, ha efficacia di legge dello Stato e si inserisce automaticamente nei rapporti tra privati, prevalendo sui regolamenti locali successivi contrastanti, che devono essere disapplicati. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva applicato la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate, pur in presenza di una previsione locale diversa. Quanto alla dedotta omessa pronuncia, la Corte ha osservato che la Corte territoriale non aveva trascurato le questioni sul tetto, sulle vedute e sulle tubazioni, ma le aveva considerate superate o assorbite perché riferite a opere comunque destinate a essere rimosse per effetto dell'arretramento del piano sopraelevato. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente nel motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'applicazione automatica del d.m. 1444/1968
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
ha efficacia di legge dello Stato; i limiti inderogabili di distanza tra fabbricati si applicano direttamente anche nei rapporti tra privati e prevalgono sui regolamenti locali contrastanti, sostituendosi automaticamente alle previsioni difformi
art. 41-quinquies l. 17 agosto 1942, n. 1150
norma di delega richiamata per fondare la natura statuale e inderogabile del d.m. 1444/1968
art. 17 l. 6 agosto 1967, n. 765
richiamata come fonte dell'inserimento dell'art. 41-quinquies e del potere regolamentare urbanistico
norma base sulle distanze legali tra costruzioni, integrata dalle prescrizioni inderogabili del d.m. 1444/1968
richiamato nei giudizi di merito in tema di tubazioni e scarichi; non decisivo in cassazione per effetto dell'assorbimento delle ulteriori questioni
esclude il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia ritenuto assorbite le censure perché riferite a opere destinate comunque alla rimozione
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
parametri invocati per denunciare violazione di legge, nullità e vizio motivazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le disposizioni del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, in tema di distanze minime tra costruzioni, avendo natura di norme statali inderogabili, si applicano direttamente nei rapporti tra privati e prevalgono sulle previsioni dei regolamenti locali incompatibili, anche se successivi, che vanno disapplicati.
- La previsione regolamentare locale che consenta distanze inferiori a quelle fissate dal d.m. 1444/1968 non può prevalere sulla disciplina statale, essendo sostituita automaticamente da quest'ultima nelle controversie tra privati.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di appello dichiari assorbite o superate doglianze riguardanti singole opere o manufatti, se tali censure sono logicamente travolte dalla decisione principale che impone l'arretramento o la demolizione dell'opera principale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata se la sentenza impugnata mostra di avere considerato le questioni dedotte, ancorché le abbia ritenute prive di autonoma rilevanza per effetto dell'accoglimento di un diverso profilo decisivo.
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