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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34765/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, quale incorporante della precedente contribuente, ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio relativa a tre ingiunzioni di pagamento per ICI anni 2005, 2006 e 2007. La revocazione era fondata sull'assunto che la Corte avesse errato nel ritenere tardivo il ricorso per cassazione, presumendo la comunicazione dell'udienza di trattazione e della pubblicazione della sentenza di merito, comunicazione che in realtà non sarebbe mai avvenuta. Con l'unico motivo si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'inammissibilità era stata dichiarata sulla base di un fatto erroneamente supposto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorresse alcun errore di fatto revocatorio, perché la questione della mancata comunicazione dell'udienza e della sentenza era già stata esaminata e decisa nella precedente ordinanza in termini di irrilevanza ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione. Ha inoltre ribadito che la revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. non consente di censurare errori di diritto o di giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo nei ristretti limiti previsti dalla norma, in combinato con l'art. 395, n. 4, c.p.c., e non per errori di diritto o di giudizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione o in una svista materiale su un fatto decisivo, non controverso e risultante in modo incontestabile dagli atti.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla comunicazione di cancelleria.

  • art. 37 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sua comunicazione non incide, nel caso trattato, sulla decorrenza del termine lungo per il ricorso per cassazione.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    Nel processo tributario l'impugnazione oltre il termine lungo richiede la dimostrazione dell'ignoranza del processo, non ravvisabile per la parte costituita.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all'art. 327 c.p.c. quale disciplina del termine lungo di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, consistente nella falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo non oggetto di controversia; non è invece utilizzabile per contestare errori di diritto, valutazioni giuridiche o apprezzamenti delle risultanze processuali.
  • Non sussiste errore revocatorio quando il fatto dedotto come erroneamente supposto sia stato già espressamente esaminato dal giudice di legittimità, anche se la motivazione non abbia seguito tutte le argomentazioni difensive svolte.
  • Nel processo tributario, la mancata comunicazione dell'udienza di trattazione o della sentenza non sposta il dies a quo del termine lungo di impugnazione, che decorre dalla pubblicazione della sentenza; la parte costituita non può invocare l'ignoranza del processo per giustificare l'impugnazione tardiva.
  • L'eventuale omissione degli adempimenti di comunicazione della cancelleria può incidere sul profilo della nullità o dell'errore di diritto, ma non integra di per sé il presupposto dell'errore di fatto richiesto per la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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