Cassazione Civile, Sentenza n. 199/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla ripetizione da parte del Comune delle spese sostenute per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'"ex area Chimica Bianchi"; Edison impugnava la pretesa chiedendo di escludere la propria responsabilità (difetto di legittimazione passiva), la prescrizione del credito, l'erronea applicazione del giudicato amministrativo e la qualificazione giuridica della domanda (rivalsa amministrativa vs risarcimento del danno ambientale), nonché la quantificazione e la congruità delle spese addebitate.
La decisione
La Cassazione ha in gran parte confermato l'impianto di merito: ha ritenuto che l'azione del Comune fosse correttamente qualificata come azione di rivalsa ex d.lgs. 22/1997 (trasfuso nel d.lgs. 152/2006) e che, sulla base del giudicato amministrativo intervenuto tra le stesse parti, fosse stato accertato il superamento dei limiti di contaminazione e la riconducibilità della responsabilità a Montedison (oggi Edison). Pertanto la responsabilità per l'inquinamento e il diritto di rivalsa del Comune sono stati confermati; molte censure di Edison sono state rigettate. Tuttavia la Corte ha accolto profili rilevanti in favore di Edison: ha escluso che la rivalsa possa in astratto comprendere spese non ancora sostenute ("spese future") come oggetto diretto dell'azione di rivalsa; ha censurato la duplicazione nella liquidazione delle spese di gestione dell'impianto di trattamento (periodo 2013-2017) e l'addebito indefinito di un importo annuo "sino alla bonifica definitiva"; ha quindi parzialmente annullato e/o corretto la quantificazione delle somme ed ha disposto che la liquidazione debba riguardare le spese effettivamente sostenute e documentate, eliminando le duplicazioni e riesaminando gli importi sulla base dei principi indicati. Il ricorso incidentale del Comune è stato rigettato nella parte rilevante.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17
Stabilisce l'obbligo del responsabile dell'inquinamento alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino; fonte originaria della rivalsa amministrativa, la disciplina è applicabile alle situazioni di contaminazione perdurante e giustifica l'azione di rivalsa dell'Amministrazione che interviene d'ufficio.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 242-253 (in particolare art. 253)
Disciplina delle bonifiche e della rivalsa (trasfusione e dettaglio della normativa precedente): l'azione di ripetizione è indennitaria e riguarda le "spese sostenute" dall'amministrazione che ha operato d'ufficio; prevede garanzie (onere reale, privilegio) e condizioni per estendere la rivalsa al proprietario incolpevole.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311
Regole sulla materia del danno ambientale e misure riparatorie; la Corte ha richiamato che, una volta qualificata l'azione come rivalsa, non è questa la norma primaria applicabile per liquidare spese anticipate dall'ente.
Legge 5 maggio 1976, n. 319 (cd. legge Merli)
Invocata da Edison come normativa applicabile ratione temporis per fatti anteriori al 1979; la Corte ha ritenuto prevalente l'applicazione della normativa sulle bonifiche dove permangono gli effetti dell'inquinamento.
D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (regolamento attuativo)
Regola aspetti procedurali dell'art. 17 d.lgs. 22/1997; rilevante per la ricostruzione amministrativa e per la legittimazione della rivalsa.
Termine ordinario di prescrizione (decennale) applicato alla rivalsa indennitaria ex lege dell'amministrazione; la decorrenza è fissata al momento del pagamento (spesa effettivamente sostenuta) dall'ente.
Richiamato per stabilire che il dies a quo della prescrizione decorre dal momento del pagamento effettuato dall'ente (momento in cui nasce il diritto di rivalsa).
Norma sul concorso di colpa e sulla diligenza del danneggiato: la Corte ha ritenuto non applicabile nella logica dell'azione di rivalsa indennitaria ex lege quale quella qui esercitata dal Comune (non si procede per reintegrazione risarcitoria).
Azione aquiliana per fatto illecito; la Corte ha escluso l'applicazione esclusiva di tale norma per una situazione di contaminazione perdurante e per la rivalsa amministrativa, ritenendo prevalente la disciplina speciale sulle bonifiche.
Principio sul valore del giudicato amministrativo: la sentenza amministrativa passata in giudicato tra le stesse parti ha efficacia impeditiva nel giudizio civile quanto ai presupposti e alle conclusioni logico-fattuali su cui si è formato il giudicato.
Codice di Procedura Civile, art. 183, comma 6
Regole sulle produzioni documentali e preclusioni; la Corte ha ammesso l'utilizzo di documenti formatisi dopo la scadenza dei termini quando siano pertinenti e acquisiti legittimamente, valutando i limiti della preclusione.
Codice di Procedura Civile, art. 345
Novità in appello: la Corte ha esaminato questioni di inammissibilità per eccezioni nuove ma ha comunque deciso sul merito ove ha ritenuto la questione assorbente.
Massime di principio
- Azione di rivalsa dell'amministrazione per spese di bonifica ha natura indennitaria ex lege: riguarda le "spese sostenute" dall'ente che interviene d'ufficio; il dies a quo della prescrizione decennale è il momento del pagamento effettuato dall'ente.
- Il giudicato amministrativo formato tra le stesse parti può avere efficacia preclusiva nel giudizio civile rispetto agli accertamenti di fatto e di responsabilità che hanno formato oggetto della pronuncia amministrativa.
- Non si possono inquadrare automaticamente nella rivalsa amministrativa le "spese future" non ancora sostenute: la rivalsa, di regola, ripete esborsi effettivamente sostenuti; le eventuali ulteriori azioni possono essere promosse per spese che saranno concretamente sostenute in futuro.
- Nella liquidazione delle somme richieste con l'azione di rivalsa vanno evitate duplicazioni (es. voci di gestione già incluse tra le spese sostenute) e va garantita la documentazione di effettività, necessarietà e congruità degli esborsi.
- In tema ambientale la responsabilità disciplinata dalla normativa sulle bonifiche può essere oggettiva rispetto all'evento ("chi inquina paga"), senza richiedere la prova dell'elemento psicologico quando la situazione di contaminazione è perdurante e richiede intervento.
- Le questioni processuali relative a tempestività e ammissibilità di documenti nella fase di consulenza tecnica vanno valutate con attenzione: documenti formatisi successivamente alle preclusioni possono essere utilizzati se legittimamente acquisiti e pertinenti.
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