Cassazione Civile, Sentenza n. 114/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia ereditaria su diritto di proprietà di immobili. Procedura: causa originaria instaurata nel 1993 e annullamento della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio. Gli attori hanno riassunto il giudizio notificando però solo i primi convenuti e chiedendo, in subordine, autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli eredi di soggetti mancanti. Il Tribunale dichiarò estinto il processo per mancata integrazione del contraddittorio (art. 307 c.p.c.), eccezione sollevata dai convenuti; la Corte d'appello confermò in prevalenza la decisione. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello denunciando, fra l'altro, la tardività dell'eccezione di estinzione (che, secondo loro, doveva essere proposta con la prima difesa), l'erronea ripartizione dell'onere della integrazione e l'illegittimità dell'autorizzazione a notificare per pubblici proclami.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (violazione dell'art. 307 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2009) ritenendo che, nel regime previgente, l'eccezione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio deve essere proposta con assoluta pregiudizialità, ossia con la prima difesa (atto di costituzione in riassunzione). La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, l'eccezione non era stata sollevata nella prima difesa e dunque era tardiva; ha enunciato il principio di diritto relativo e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte accolta, dichiarando assorbiti gli altri motivi e rinviando la causa alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame conforme al principio enunciato. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 307 cod. proc. civ.
co. 3 e co. 4 (nella formulazione anteriore alla riforma introdotta con la l. n. 69/2009)
L'eccezione di estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio, nel regime previgente alla riforma 2009, deve essere proposta con assoluta pregiudizialità, cioè prima di ogni altra difesa; se non sollevata con la prima difesa si considera tacitamente rinunciata e quindi tardiva.
art. 305 cod. proc. civ.
Fissazione del termine perentorio di sei mesi per la riassunzione dopo l'interruzione; la mancata riassunzione nei termini comporta estinzione e preclude al giudice la possibilità di rinnovare il termine una volta decorso.
art. 354 cod. proc. civ.
Norma richiamata nel quadro del rinvio alla valutazione del giudice di primo grado dopo annullamento per difetto di contraddittorio.
legge n. 69/2009 (art. 58)
art. 58 (sulla applicazione temporale della riforma)
La riforma del 2009 ha modificato la disciplina dell'art. 307; la Corte ha specificato che il principio enunciato vale per le cause instaurate anteriormente all'entrata in vigore della riforma (ratione temporis).
Massime di principio
- Per cause instaurate prima della riforma del 2009, l'eccezione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio deve essere proposta con la prima difesa (atto di costituzione in riassunzione): se non è proposta allora, è considerata tardiva e tacitamente rinunciata.
- Se l'atto di riassunzione dimostra che l'attore non ha adempiuto all'onere di integrare il contraddittorio nei termini impartiti, il convenuto deve sollevare immediatamente l'eccezione al primo atto difensivo; altrimenti perde il diritto di invocare l'estinzione.
- Il giudice non può, una volta spirato il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c. (sei mesi), concedere un nuovo termine utile a riattivare il processo, salvo che la riassunzione sia tempestiva o sussistano i presupposti per la rinnovazione previsti dalla legge; le autorizzazioni a notificare per pubblici proclami concesse dopo la scadenza possono essere inefficaci.
- Nelle riassunzioni è importante documentare la diligente ricerca e i tentativi di notificazione agli eventuali litisconsorti mancanti, perché la prova di tali tentativi può giustificare la riattivazione o impedire che si configuri estinzione.
- Quando la questione processuale riguarda norme modificate nel tempo, occorre valutare la disciplina 'ratione temporis' applicabile: se la causa è anteriore alla riforma, si applicano le regole previgenti; se posteriore, valgono le modifiche legislative.
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