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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 151/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato il rigetto della domanda di accertamento della simulazione relativa (interposizione fittizia della compratrice) di una compravendita del 1996. Gli attori sostenevano che il reale acquirente fosse Loris Capirossi. In primo grado alcune istanze istruttorie (interrogatorio formale di Capirossi, Ferri e Agostini e prove testimoniali) erano state rigettate o dichiarate inammissibili per difetto di legittimazione; la Corte d'appello ritenne comunque carente la prova dell'accordo simulatorio. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi, contestando in particolare l'omessa e insufficiente motivazione della corte d'appello sul rigetto delle specifiche richieste istruttorie e la pronuncia sulla legittimazione passiva di alcuni convenuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (omessa motivazione ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.), ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato il rigetto delle istanze istruttorie decisive (in particolare l'interrogatorio formale di Loris Capirossi e l'assunzione di prove testimoniali). Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nella parte relativa al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c. co. 2 n. 4

    La Corte ha ritenuto applicabile la norma per censurare l'omessa motivazione della sentenza di merito sulle istanze istruttorie; tale omissione è causa di cassazione quando riguarda profili decisivi per il giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro generale sul gravame e sulle censure in cassazione relative alla decisione dei motivi di appello e alla regolarità del relativo esame.

  • art. 115 c.p.c.

    Riferito in relazione ai mezzi di prova e alle valutazioni istruttorie impugnate in cassazione.

  • art. 99 c.p.c.

    Censurato in relazione alla presunta tardività o novità della domanda sull'interposizione reale; impone regole sulla proposizione delle domande e sulle eccezioni processuali.

  • art. 1414 c.c.

    Citato nella discussione circa l'onere della prova circa l'accordo simulatorio e la rilevanza, secondo parte della doglianza, della partecipazione del terzo venditore.

  • Cass. SU 25163/2011

    Precedente richiamato dalla pubblica autorità per sostenere che l'accertamento della simulazione incide sulla situazione giuridica comune dei soggetti che hanno concorso a creare l'apparenza; la Corte ha però distinto i casi in cui la persona sia solo rappresentante formale.

  • Cass. 9114/2012

    Richiamata in relazione ai limiti della rimessione in termini per mancata notifica: la Corte ha valutato l'opportunità di procedere nonostante l'assenza di notifica all'erede quando non necessaria la sua partecipazione.

  • Cass. 41438/2021

    Precedente sul litisconsorzio necessario nei casi di rappresentanza senza poteri; la Corte ha precisato che quel precedente non imponeva la partecipazione dell'erede nel caso in esame, diverso per il ruolo meramente formale della rappresentante.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve motivare specificamente il rigetto o l'ammissione di singole istanze istruttorie decisive: valutazioni generiche sulla mancanza di prova possono essere censurate in cassazione per omessa motivazione (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.).
  • Se una persona è parte al contratto solo in senso formale (rappresentante della società), gli effetti di un accertamento di simulazione colpiscono primariamente la società e non necessariamente il rappresentante o i suoi eredi; la mancata notifica all'erede del rappresentante può non impedire il prosieguo del giudizio nei confronti dei sostanziali controinteressati.
  • È possibile la scissione del litisconsorzio processuale quando un cointeressato ha partecipato solo formalmente al negozio e la sua presenza non è necessaria per evitare contrasti di giudicato nella sfera giuridica altrui.
  • Per provare l'interposizione (fittizia o reale) è fondamentale indicare con specificità le prove richieste (es. interrogatorio formale, testi) e la loro rilevanza: la mancata precisa deduzione delle prove può rendere il relativo rigetto vulnerabile in cassazione.
  • In caso di cassazione per omessa motivazione sulle prove, il giudice di rinvio dovrà riesaminare le istanze istruttorie e motivare puntualmente l'ammissibilità e il valore probatorio delle prove richieste; il giudizio sul merito potrà così essere integralmente riconsiderato.

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