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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 209/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel convenne Poste Italiane per ottenere il risarcimento della duplicazione di un pagamento disposto con bonifico domiciliato di Euro 800,00: secondo Genertel Poste aveva pagato l'importo ad una persona diversa dal beneficiario (che aveva esibito un documento presumibilmente falso) e quindi aveva violato l'obbligazione contrattuale di eseguire il bonifico al reale beneficiario. In primo grado il Giudice di pace accolse la domanda ritenendo applicabile, per analogia, l'art. 43, comma 2, del R.D. 21/12/1933 n.1736 (legge assegni). In appello il Tribunale riformò accogliendo le deduzioni di Poste: qualificò il bonifico domiciliato come delegazione di pagamento (mandato) e non come assegno, ritenne applicabile il regime della responsabilità contrattuale con onere per Poste di dimostrare alternativamente l'esatto adempimento o di aver osservato la diligenza professionale richiesta nell'identificazione del percettore; valutò che Poste aveva adempiuto a tale onere verificando il documento esibito, il codice fiscale e la password per l'incasso, annotando gli estremi nella quietanza. Genertel propose ricorso per cassazione su tre motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel. In sintesi: il primo motivo (sull'estensione per analogia dell'art. 43 legge assegni) è stato ritenuto inammissibile e, comunque, infondato perché la disciplina del bonifico domiciliato trova soluzione nel regime della delegazione/mandato e, nella sostanza, l'esito risarcitorio non sarebbe cambiato; il secondo motivo (sulla diligenza richiesta a Poste, sull'obbligo di chiedere due documenti e sulla mancanza di copia del documento in atti) è stato, in parte, inammissibile e, in parte, infondato: la Corte ha confermato che non sussiste un obbligo giuridico di chiedere due documenti ai fini dell'identificazione e che la condotta di Poste (verifica del documento esibito, riscontro del codice fiscale e della password, annotazione sulla quietanza) era compatibile con la diligenza professionale; la mancata produzione della copia del documento è stata valutata come omissione probatoria non invalidante, atteso che il giudice di merito ha fatto ragionamenti presuntivi motivati che hanno portato a ritenere provata la verifica. Il terzo motivo (omesso esame della mancata produzione della copia del documento) è stato dichiarato manifestamente infondato. Per l'importanza sistematica della materia le spese di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni) art. 43, comma 2

    La Corte ha ritenuto che la norma, prevista per l'assegno bancario non trasferibile, non debba essere estesa per analogia al bonifico domiciliato; oltre tutto la giurisprudenza ha interpretato l'art. 43 come compatibile con un regime di responsabilità contrattuale in cui la banca può offrire prova liberatoria di aver usato la dovuta diligenza.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 art. 86

    Richiamato in relazione all'estensione dell'art. 43 agli assegni circolari; non applicabile alla fattispecie del bonifico domiciliato.

  • Codice Civile art. 1218

    Principio generale dell'obbligazione: il debitore deve eseguire la prestazione e, in caso di inadempimento, può liberarsi provando l'esatto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento; applicato per ripartire l'onere probatorio tra Genertel e Poste.

  • Codice Civile art. 1176, comma 2

    Standard di diligenza qualificata per i professionisti: Poste, quale operatore professionale, era tenuta a un grado di diligenza più elevato e poteva liberarsi dimostrando di avere effettuato le verifiche richieste dal rapporto contrattuale.

  • Codice Civile art. 1189

    Richiamata nella discussione sulla possibile deroga all'ordinario regime liberatorio del mandatario: la Corte ha escluso che la mandataria possa considerarsi liberata automaticamente dall'apparente legittimazione dell'accipiens e ha ribadito l'onere probatorio a carico della mandataria.

  • Codice Civile art. 1175

    Principio generale di diligenza che integra l'esame del comportamento richiesto alle parti; utilizzato come quadro interpretativo insieme ad art.1176.

  • Codice Civile art. 2697

    Regola sul riparto dell'onere della prova: la Corte ha confermato che, nell'ipotesi di inadempimento contestato, grava sulla parte resistente l'onere di provare l'adempimento o la non imputabilità.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 35, comma 2

    Norme sui documenti di identità richiamate nella discussione contrattuale: la Corte ha ritenuto che il regolamento contrattuale non imponeva la presentazione di due documenti ma faceva riferimento ai documenti effettivamente presentati, quindi la verifica di un documento idoneo può essere sufficiente.

  • Circolare ABI 7 maggio 2001

    Raccomandazione secondo la quale sarebbe opportuno richiedere due documenti d'identità ai presentatori di assegni non trasferibili; la Corte ha ribadito che si tratta di una raccomandazione non precettiva e non vincolante, quindi non idonea a imporre un obbligo normativo di due documenti.

  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12477/2018

    Precedente richiamato che qualifica la responsabilità della banca negoziatrice come responsabilità contrattuale da contatto sociale (non come responsabilità oggettiva); la Corte ha applicato quel principio nella valutazione del caso, con conseguente possibilità di prova liberatoria da parte dell'istituto esecutore.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va qualificato prevalentemente come delegazione di pagamento (mandato) e non come titolo di credito: pertanto si applicano le regole del mandato e della responsabilità contrattuale.
  • La banca o l'istituto delegato che paga a persona diversa dal beneficiario può liberarsi dalla responsabilità dimostrando alternativamente di aver pagato il reale beneficiario o di aver adempiuto con la diligenza professionale richiesta (art.1218 e art.1176 c.c.).
  • La diligenza richiesta al delegato si concretizza nella verifica del documento esibito e nella congruenza dei dati con il flusso telematico (nominativo, codice fiscale, eventuale parola chiave), non sussistendo un obbligo automatico di richiedere due documenti d'identità in assenza di specifica previsione contrattuale o normativa.
  • La raccomandazione ABI di chiedere due documenti è non vincolante e non può essere elevata a regola di diritto senza apposita previsione normativa o clausola contrattuale chiara.
  • Se l'ordinante può inserire più dati identificativi nel flusso telematico (data di nascita, numero documento) e non lo fa, la minore specificità delle informazioni può rendere più difficile l'addebito della responsabilità al delegato; viceversa, l'ordinante che fornisce dati più dettagliati semplifica l'identificazione.
  • La mancata conservazione di copia del documento esibito non è, di per sé, dirimente se il giudice di merito, con motivazione adeguata, ritiene provata per altri elementi la verifica operata (annotazione sulla quietanza, riscontro di codice fiscale e password).
  • Per limitare il rischio, le best practice consigliabili sono: 1) far inserire all'ordinante dati identificativi aggiuntivi nel flusso telematico quando possibile; 2) annotate sempre gli estremi del documento esibito nella ricevuta e registrare la verifica; 3) verificare codice fiscale e qualunque parola chiave concordata; 4) valutare, nei casi di sospetto, misure supplementari (ulteriore documentazione, rifiuto dell'incasso e segnalazione alle autorità).

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