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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 196/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fintecna impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'opposizione del MEF al decreto ingiuntivo emesso a favore di Fintecna, revocando il decreto fondato su un lodo arbitrale del 21.9.1993. Il ricorso in Cassazione contestava (1) la ritenuta ammissibilità, in appello, del motivo del MEF relativo alla nullità del lodo (contestando la presunta violazione del giudicato interno e la mancata specificità del motivo d'appello) e (2) l'ammissione in appello di documenti e prove nuove ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (si discuteva se la Corte territoriale avesse illegittimamente superato le preclusioni di primo grado). Sostanzialmente la questione centrale era se la nullità del lodo e la documentazione a supporto potessero essere rilevati e valutati in appello e quale effetto avesse la mancata riassunzione del giudizio d'impugnazione del lodo dopo la cassazione con rinvio da parte della Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Fintecna. Ha ritenuto che: (i) il motivo di appello del MEF che deduceva la nullità del lodo era sufficientemente specifico e sostanziale e dunque non viziava la regolarità dell'appello; (ii) ai sensi del previgente testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione in appello di documenti nuovi è ammissibile se essi sono indispensabili per la decisione, indipendentemente dal fatto che la parte abbia potuto o meno produrli in primo grado; pertanto la Corte d'appello non ha errato nell'ammettere e valutare la documentazione necessaria alla decisione; (iii) la decisione della Corte d'appello si fondava soprattutto sul fatto oggettivo e non contestato che il giudizio di impugnazione del lodo non era stato riassunto dopo la cassazione con rinvio, e che tale mancata riassunzione determina, in base alla giurisprudenza consolidata e all'art. 310 c.p.c., la perdita di efficacia del lodo (trattato come provvedimento giurisdizionale), con conseguente impossibilità di mantenere in vita la pretesa fondata su quel titolo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e Fintecna condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alla riforma del 2012)

    «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio»

    Nel testo previgente la Corte ha ritenuto che, oltre all'ipotesi di impossibilità non imputabile, la produzione in appello fosse comunque ammissibile se il documento risultava indispensabile per la decisione; pertanto l'indispensabilità basta a giustificare l'ammissione in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti di specificità del motivo di impugnazione in appello: l'impugnazione deve individuare chiaramente le questioni e le doglianze critiche.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata rispetto ai vizi denunciabili in Cassazione (violazione di norme processuali), qui connessa al controllo sulla corretta applicazione delle regole sull'ammissibilità dei motivi e delle prove in appello.

  • art. 310 c.p.c.

    Applicato per affermare che la mancata riassunzione del giudizio di impugnazione dopo la cassazione con rinvio determina l'estinzione del processo e la perdita di efficacia del provvedimento (qui il lodo), travolgendo la decisione arbitrale.

  • art. 825, comma quinto (testo previgente)

    Richiamato per spiegare la natura esecutiva del lodo e il suo valore qualificabile come sentenza ai fini degli effetti del giudicato e dell'impugnazione.

  • art. 828 c.p.c.

    Norma del procedimento d'impugnazione del lodo arbitrale richiamata nel ragionamento sulla natura del giudizio d'impugnazione rispetto all'efficacia del lodo.

  • art. 393 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'estinzione del processo per mancata riassunzione e delle sue conseguenze sull'efficacia del precedente provvedimento.

  • art. 2909 c.c.

    Citato tra le norme menzionate nella doglianza, con riferimento agli effetti della nullità e dei rimedi; non ha costituito il fulcro della decisione.

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla l. n.228/2012)

    Riferimento formale relativo al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso; utilizzato per l'accertamento degli oneri processuali a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In appello possono essere ammessi documenti nuovi se, secondo il previgente art. 345, comma 3 c.p.c., essi risultano indispensabili per la decisione, indipendentemente dalla negligenza della parte nella loro produzione in primo grado; dopo la riforma del 2012 la soglia è cambiata richiedendo la dimostrazione dell'impossibilità non imputabile.
  • Un'eccezione di nullità che colpisce il titolo fondante la domanda (es. nullità di un lodo) può essere sollevata in appello e, se i fatti sono desumibili dagli atti, il giudice d'appello può esaminarla anche d'ufficio; la specificità del motivo d'appello deve però essere valutata in concreto.
  • Se la Cassazione cassando con rinvio annulla una decisione che aveva dichiarato nullo un lodo e il giudizio di rinvio non viene riassunto, la mancata riassunzione può comportare l'estinzione del procedimento e la perdita di efficacia del lodo (conseguenza decisiva sulla pretesa fondata su quel titolo).
  • In Cassazione, chi censura la dichiarazione di inammissibilità di un motivo d'appello deve riprodurre nel ricorso e dimostrare puntualmente perché la valutazione del giudice di merito sia errata: il ricorso deve essere autosufficiente e specificare i fatti processuali rilevanti.
  • Prassi consigliata: conservare e produrre tempestivamente documenti decisivi; se la produzione avviene tardivamente, spiegare e documentare le ragioni dell'impossibilità di produrli prima (se si agisce sotto il regime successivo alla riforma), o dimostrare la loro indispensabilità ai fini del decidere se si è in regime previgente.

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