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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16504/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, conclusa il 24 dicembre 2012, dell’intera azienda di una società in accomandita semplice a favore di altra società. Alcune socie accomandanti hanno contestato la validità dell’operazione, sostenendo che la cessione fosse stata stipulata dal socio accomandatario/amministratore senza una deliberazione o autorizzazione dei soci e che, per effetto del trasferimento di tutti i beni aziendali, la società cedente fosse rimasta priva della possibilità di proseguire l’attività alberghiera prevista dall’oggetto sociale, venendo di fatto svuotata e posta in liquidazione di fatto. La Corte d’appello aveva dichiarato la nullità del contratto di cessione, revocato l’amministratrice, ma aveva negato la retrocessione dei beni aziendali per l’avvenuta trasformazione degli stessi. I ricorrenti principali hanno denunciato, con dieci motivi, soprattutto: difetto di legittimazione e di interesse delle socie accomandanti ad agire per nullità di un atto esterno; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sulla competenza gestoria e sull’art. 2252 c.c.; insussistenza della nullità; errata distribuzione dell’onere della prova sul consenso dei soci; illegittimità della revoca dell’amministratrice; e erroneità della statuizione sugli utili. Le ricorrenti incidentali hanno invece censurato la riduzione dell’utile loro riconosciuto e, soprattutto, la decisione che aveva escluso la restituzione dell’azienda, ritenendo che la nullità del trasferimento dovesse comportare il ripristino della situazione patrimoniale precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso incidentale di Chiara Bornati e il terzo motivo dello stesso ricorso, ma ha accolto il quarto motivo del suo ricorso incidentale; ha accolto anche il ricorso incidentale di Anna Bornati nei limiti indicati in motivazione. In particolare, la Corte ha cassato la sentenza d’appello solo nella parte in cui aveva negato l’effetto restitutorio conseguente alla nullità della cessione d’azienda, ritenendo la motivazione sul punto contraddittoria e perplessa. Ha quindi rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame sulla restituzione dell’azienda e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale in tema di legittimazione ad agire; la Corte ribadisce che il socio non può di regola impugnare atti esterni della società, salvo il diverso caso in cui l’atto sia dedotto come abnorme e lesivo della struttura societaria stessa.

  • art. 100 c.p.c.

    usato per contestare l’interesse ad agire della socia accomandante; la Corte ritiene invece sussistente l’interesse quando si lamenta lo svuotamento dell’oggetto sociale e la compromissione del funzionamento della società.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato quanto alla legittimazione a far valere la nullità; la Corte ammette la deduzione della nullità in presenza di una lesione endosocietaria radicale e non di un mero atto di gestione verso terzi.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per vizi di motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza per motivazione apparente nei capi principali, ma la ravvisa solo sul punto della mancata restituzione dell’azienda.

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia per il parametro della motivazione sufficiente sia per economia processuale e ragionevole durata; la Corte lo usa per spiegare i limiti della motivazione sulla restituzione.

  • art. 384 c.p.c.

    citato nei motivi di ricorso; non conduce all’accoglimento del ricorso principale, mentre la cassazione con rinvio è disposta per il capo restitutorio.

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ritiene adeguata la motivazione sui capi rigettati.

  • art. 2298 c.c.

    invocato sul potere rappresentativo/gestorio del socio accomandatario; la Corte osserva che, nel caso concreto, l’atto eccedeva del tutto l’oggetto sociale e quindi i poteri gestori.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nei motivi relativi agli effetti del contratto e alla restituzione; la Corte collega la nullità del trasferimento alla necessaria rimozione degli effetti patrimoniali.

  • art. 2252 c.c.

    richiamato in relazione alle modifiche del contratto sociale; la Corte esclude che il caso sia riducibile a una semplice modifica formale dell’oggetto sociale, trattandosi invece di un atto abnorme che ha svuotato la società.

  • art. 1418 c.c.

    usato per sostenere la nullità del contratto; la Corte conferma la nullità in ragione del difetto di causa in concreto e dell’abnormità dell’operazione rispetto all’assetto societario.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla causa e validità del contratto; la Corte lo considera nel quadro della verifica della causa concreta della cessione.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per i requisiti del contratto; la Corte conferma il difetto di causa in concreto quale ragione di nullità.

  • art. 1343 c.c.

    invocato sulla causa illecita; la Corte ritiene non decisiva la rubrica del vizio, valorizzando invece il totale svuotamento della società e l’abnormità dell’atto.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per l’effetto restitutorio della nullità; la Corte afferma che la restituzione dell’azienda è conseguenza logica e giuridica della nullità del trasferimento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere probatorio; la Corte rileva che il consenso unanime dei soci, asserito dall’amministratrice, non è stato provato.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per la valutazione delle prove; la Corte respinge la censura perché mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte esclude la violazione perché le doglianze sollecitavano un nuovo apprezzamento del fatto.

  • art. 2729 c.c.

    citato in tema di presunzioni; la Corte non accoglie le censure sul punto per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 2259 c.c.

    richiamato in relazione alla revoca dell’amministratrice; la Corte considera la revoca conseguenza della condotta gestoria abusiva e della nullità dell’operazione.

  • art. 2303 c.c.

    menzionato nei motivi sull’utile e sul rendiconto; la Corte reputa infondate o inammissibili le censure che miravano a rimettere in discussione le risultanze peritali.

  • art. 2262 c.c.

    richiamato per la distribuzione degli utili ai soci; la Corte non accoglie le doglianze principali e rinvia solo il tema restitutorio.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato per la regolazione delle spese; la Corte conferma la possibilità di compensazione/redistribuzione parziale in base alla soccombenza reciproca.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato in tema di spese; la Corte ritiene giustificata la regolazione effettuata dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti principali in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il socio, in via generale, non è legittimato a impugnare gli atti negoziali esterni compiuti dall’amministratore della società; può però reagire quando l’atto sia allegato come abnorme e tale da svuotare la società, impedendole di perseguire l’oggetto sociale e incidendo direttamente sul riparto di competenze tra soci e organo gestorio.
  • La verifica della validità di una cessione d’azienda stipulata dall’amministratore non può arrestarsi alla sola dimensione esterna del contratto, se l’operazione produce l’effetto di privare la società di tutti i beni necessari all’esercizio dell’impresa: in tal caso il giudizio investe anche la tutela endosocietaria e la causa concreta del negozio.
  • Quando la cessione dell’intera azienda determina il sostanziale svuotamento della società e la sua inattività, l’atto può essere qualificato come eccedente il perimetro dei poteri gestori e, se privo del necessario consenso dei soci, può essere dichiarato nullo.
  • L’allegazione del consenso dei soci a un’operazione che incide radicalmente sull’assetto societario costituisce fatto impeditivo che deve essere provato da chi lo invoca.
  • L’effetto restitutorio conseguente alla nullità di un trasferimento d’azienda è una conseguenza logica e giuridica della declaratoria di nullità; la sua esclusione richiede una motivazione specifica, coerente e istruita, non essendo sufficiente un generico richiamo al tempo trascorso o alla trasformazione fisiologica dei beni aziendali.
  • La variabilità nel tempo della compagine dei beni aziendali non esclude in astratto la ripetizione/restituzione dell’azienda: il giudice di merito deve verificare in concreto, con gli strumenti istruttori disponibili, se sussistano i presupposti per il ripristino della situazione patrimoniale antecedente al trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieAziendaAmministratoriImpugnazioniProve
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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