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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08445/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, che gestiva la locazione di immobili e aveva contabilizzato i redditi di un compendio storico-artistico secondo il regime agevolativo previsto dall'art. 11, comma 2, della L. n. 413/1991, era stata raggiunta da avviso di accertamento per l'anno 2010 con ripresa a tassazione ai fini IRES e IRAP, sul presupposto che i ricavi dovessero essere qualificati come reddito d'impresa senza applicazione dell'agevolazione. Nel giudizio di rinvio, dopo una precedente cassazione limitata al profilo della deducibilità delle perdite su crediti, il giudice tributario aveva negato la deduzione ritenendo non provata l'oggettiva impossibilità di riscossione dei crediti. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la perdita dei crediti era certa, inevitabile e irrecuperabile, come dimostrato da accordi transattivi che attestavano il carattere compromesso della posizione creditoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, non è necessario dimostrare l'attivazione del creditore per ottenere l'accertamento giudiziale dell'insolvenza o l'avvio di una procedura concorsuale, essendo sufficiente che la perdita risulti documentata in modo certo e preciso, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986. Ha inoltre ribadito che, quando la perdita deriva da una transazione, è sufficiente provare il titolo della perdita e l'oggettività della stessa, non potendo il giudice sindacare la scelta imprenditoriale come antieconomica se essa è giustificata da ragioni oggettive. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati. La questione relativa allo ius superveniens sulle sanzioni è stata dichiarata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    le perdite su crediti sono deducibili non solo quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ma anche quando risultino da elementi certi e precisi.

  • art. 2697 c.c.

    è stato richiamato in relazione all'onere della prova della deducibilità della perdita su crediti.

  • art. 11, comma 2, L. n. 413/1991

    era la disposizione agevolativa invocata dalla contribuente per la determinazione del reddito del compendio immobiliare, ma la relativa questione risulta estranea al motivo accolto e già risolta nei precedenti gradi.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti nel reddito d'impresa non è indispensabile provare l'esito infruttuoso di azioni giudiziarie o l'apertura di una procedura concorsuale a carico del debitore; è sufficiente che la perdita risulti da elementi oggettivi, certi e precisi.
  • La transazione con il debitore può costituire idoneo indice probatorio della perdita del credito, quando emerga in modo documentato l'irrecuperabilità, totale o parziale, della pretesa originaria.
  • La scelta dell'imprenditore di definire un credito in via transattiva, anche per un importo inferiore a quello originario, non è di per sé sindacabile come antieconomica ai fini fiscali, se è sorretta da ragioni oggettive e da una valutazione ragionevole della convenienza complessiva dell'operazione.
  • In tema di perdite su crediti, il giudizio sulla deducibilità deve concentrarsi sull'oggettività della perdita e non imporre limitazioni ulteriori in base alla causa concreta che l'ha generata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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