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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23322/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, impugnato dalla società contribuente dinanzi al giudice tributario. La CTP rigettava il ricorso; in appello la CTR dichiarava nullo l'atto impositivo per difetto di firma. Successivamente l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per revocazione avverso tale sentenza della CTR, ma la stessa CTR lo dichiarava inammissibile per tardività. In Cassazione l'Ufficio deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, 327 c.p.c. e 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018, sostenendo che il termine per proporre revocazione non fosse scaduto perché doveva applicarsi la sospensione di nove mesi prevista dalla disciplina agevolativa per le controversie definibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha osservato che la CTR aveva erroneamente applicato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. invece del termine di impugnazione previsto dall'art. 51 d.lgs. n. 546/1992, come prorogato dalla sospensione di nove mesi introdotta dal d.l. n. 119/2018. Poiché la sentenza oggetto di revocazione era stata depositata il 1 ottobre 2018, il termine, inizialmente destinato a scadere il 30 novembre 2018, risultava differito al 30 agosto 2019; il ricorso per revocazione era quindi tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    È la base processuale del ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza della CTR.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    È il termine di impugnazione rilevante nel processo tributario, che la CTR avrebbe dovuto applicare al giudizio di revocazione.

  • art. 327 c.p.c.

    La CTR lo aveva erroneamente utilizzato come termine di riferimento al posto della disciplina speciale tributaria.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018

    "per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"

    La disposizione è stata ritenuta di inequivoca applicazione anche ai termini di impugnazione rilevanti nel caso concreto, con conseguente sospensione di nove mesi e tempestività della revocazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di legittimità dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, ai fini della tempestività delle impugnazioni, occorre applicare la disciplina speciale del d.lgs. n. 546/1992, integrata dalle eventuali sospensioni o proroghe previste da leggi speciali sopravvenute, e non il termine generale dell'art. 327 c.p.c. se incompatibile o sostituito dalla regola speciale.
  • La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera anche rispetto ai termini di proposizione del ricorso per revocazione, quando la controversia rientri tra quelle definibili e la scadenza del termine cada nel periodo contemplato dalla norma.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare una sospensione legale dei termini processuali e dichiara tardiva un'impugnazione in realtà tempestiva, la decisione è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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