Cassazione Penale, Sentenza n. 20505/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che ha dichiarato inammissibile la sua opposizione allo stato passivo nel procedimento di prevenzione a carico di Fabbrocino Francescoantonio. De Ponte sosteneva di vantare un credito anteriore al sequestro nei confronti della società Sviluppo Cilento s.r.l. (derivante da una scrittura privata di permuta immobiliare e da una cessione di quote della società Di&Di s.r.l.), denunciando vizi di motivazione del Tribunale su più profili: errata valutazione della legittimazione, interpretazione contrattuale sbagliata (anche alla luce dell'art. 20 DPR 131/1986), omissione di valutazione di fatti idonei a conferire data certa alla scrittura (art. 2704 c.c.), mancata considerazione della buona fede del ricorrente e carenze motivate nell'operato dell'amministratore giudiziario, nonché mancata valutazione di una perizia tecnica sul valore degli immobili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente a proporlo. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nelle misure di prevenzione patrimoniali, l'ammissione al passivo richiede che l'esistenza della posizione creditoria, anteriore al sequestro, risulti da documenti giustificativi aventi data certa o da pronunzia definitiva; il giudice della prevenzione ha un potere limitato di verifica documentale e non può svolgere un giudizio di cognizione volto ad accertare i crediti. Il Tribunale aveva esaminato i contratti prodotti e rilevato che i formali contraenti erano società (Di&Di s.r.l. e Sviluppo Cilento s.r.l.), non la persona fisica De Ponte, rendendo infondata la sua pretesa di legittimazione. Perciò la Corte ha confermato l'inammissibilità, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)
Il giudice della prevenzione effettua una mera verifica documentale delle condizioni di ammissione del credito; l'esistenza del credito anteriore al sequestro deve risultare da documenti giustificativi con data certa o da una pronunzia definitiva, non è oggetto di un giudizio di cognizione.
Disposizioni procedurali sull'istruttoria e sul deposito delle domande di ammissione al passivo; richiamata per il ruolo e i compiti dell'amministratore giudiziario e per i termini di deposito dello stato passivo.
Riferimento alle condizioni per l'esclusione dall'ammissione al passivo (es. divieto per i beni strumentali all'attività illecita); il giudice di prevenzione deve verificare tali condizioni sulla base della documentazione.
La Corte ricorda che per far valere data certa di una scrittura privata può essere necessario provare, con fatti idonei, l'anteriorità della formazione del documento; tuttavia nel procedimento di prevenzione non è ammessa ampia istruzione probatoria orale: prevale la prova documentale.
Menziionato dal ricorrente in relazione all'interpretazione degli atti per finalità di imposta; la Corte non ha ritenuto rilevante modificare la valutazione documentale operata dal Tribunale nella verifica di legittimazione.
Motivo di ricorso in Cassazione invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto però il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, quindi non ha esaminato i singoli profili di motivazione denunciati.
Richiamate le norme in tema di valutazione preliminare di ammissibilità dell'impugnazione: il giudice deve verificare preliminarmente la legittimazione a proporre il ricorso e può dichiararne l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nelle procedure di prevenzione patrimoniale l'ammissione al passivo si basa su una verifica documentale: il creditore deve produrre documenti che dimostrino l'esistenza del credito anteriore al sequestro (data certa) o una pronunzia definitiva che lo accerti.
- Il giudice della prevenzione non svolge un giudizio pieno di cognizione sui crediti: non sono normalmente ammesse indagini istruttorie o prove orali per dimostrare l'esistenza del credito.
- La legittimazione a chiedere l'ammissione al passivo va valutata con attenzione: chi non risulti formalmente titolare del rapporto documentato (es. la società e non la persona fisica) rischia di essere dichiarato non legittimato e di vedere il ricorso inammissibile.
- L'assenza di legittimazione è questione preliminare ed assorbente: se accertata, impedisce l'esame dei restanti motivi di impugnazione.
- Il creditore escluso dal passivo può comunque agire giudizialmente contro il debitore per il recupero del credito sui beni non soggetti a sequestro o confisca; l'accertamento nel giudizio di prevenzione ha efficacia limitata al procedimento.
- Per opporsi efficacemente all'esclusione occorre depositare prova documentale chiara e datata (o una sentenza civile/penale che accerti il credito): perizie, testimonianze o allegazioni di buona fede sono difficilmente decisive se non supportate da documenti idonei.
- In appello/cassazione contro provvedimenti di prevenzione, è fondamentale dimostrare la legittimazione soggettiva e l'adeguatezza della documentazione prodotta; privi di ciò, i ricorsi possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati con le spese e somme alla Cassa delle Ammende.
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