Cassazione Civile, Ordinanza n. 35090/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione, stipulato tra una banca poi divenuta la società ricorrente e l'utilizzatrice, con garanzia fideiussoria di un terzo. A seguito del mancato pagamento di canoni, la banca aveva ottenuto due decreti ingiuntivi. In primo grado il Tribunale di Verona revocava i decreti, dichiarava la nullità parziale del contratto per indeterminatezza della clausola di indicizzazione degli interessi e, preso atto del recesso della locatrice, condannava alla restituzione di somme riscosse a titolo di indicizzazione. In appello la Corte d'appello di Venezia respingeva il gravame principale della banca, accoglieva in parte l'incidentale dei clienti e dichiarava risolto il contratto per inadempimento della banca, affermando che nulla fosse più dovuto da utilizzatrice e fideiussore. La banca ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 1346 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse cambiato il fondamento della decisione, soffermandosi sulla sola clausola di rischio cambio e non sulla clausola Libor/rischio tasso, e avesse omesso di applicare i criteri ermeneutici del contratto; 2) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla condanna alla restituzione integrale delle somme indicate dal c.t.u.; 3) motivazione apparente e violazione degli artt. 1453, 1455 e 1458 c.c. sulla risoluzione per grave inadempimento della banca, senza considerare l'inadempimento dell'utilizzatrice; 4) violazione del giudicato interno, perché la Corte avrebbe assimilato la clausola rischio cambio a un derivato e applicato obblighi informativi finanziari su un tema non devoluto; 5) violazione degli artt. 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c. e/o del TUF, per l'erronea qualificazione della clausola rischio cambio come derivato; 6) violazione dell'art. 445 c.p.p. e dell'art. 2697 c.c., per avere valorizzato una sentenza penale di patteggiamento nei confronti di dirigenti della banca come prova vincolante e fonte di inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello apparente e intrinsecamente contraddittoria: la Corte territoriale aveva affermato di condividere la decisione di primo grado sull'indeterminatezza della clausola di indicizzazione, ma aveva poi fondato la conferma su considerazioni diverse, inerenti alla presunta non meritevolezza della clausola e alla sua supposta natura speculativa. La Cassazione ha richiamato i principi sul "minimo costituzionale" della motivazione e, soprattutto, le Sezioni Unite n. 5657 del 2023, secondo cui la clausola di leasing che leghi canone/rapporti dare-avere a indice finanziario e cambio valutario non è di per sé immeritevole né costituisce un derivato implicito, dovendosi invece compiere una valutazione in concreto della causa pratica del contratto. Accolto il primo motivo, sono stati dichiarati assorbiti gli altri cinque motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per la determinatezza dell'oggetto del contratto; la Cassazione segnala che la Corte d'appello non ha chiarito adeguatamente perché la clausola dovesse ritenersi indeterminata.
art. 1322, secondo comma, c.c.
Il giudizio di meritevolezza va riferito allo scopo pratico perseguito dalle parti e non alla convenienza, chiarezza o aleatorietà della clausola; non coincide con un giudizio di liceità.
Evocato dalla ricorrente come criterio ermeneutico che la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare.
Evocato dalla ricorrente come criterio ermeneutico omesso o mal applicato.
Evocato dalla ricorrente come criterio ermeneutico omesso o mal applicato.
Evocato dalla ricorrente come criterio ermeneutico omesso o mal applicato.
Evocato dalla ricorrente come criterio ermeneutico omesso o mal applicato.
Evocato dalla ricorrente come criterio ermeneutico omesso o mal applicato.
Richiamato nel motivo sulla risoluzione per inadempimento, che la ricorrente contesta come non adeguatamente motivata.
Richiamato nel motivo sulla necessità di un inadempimento non scarsa importanza per la risoluzione.
Richiamato nel motivo sulla retroattività degli effetti della risoluzione e sui contratti di durata.
Richiamato per dedurre la violazione del giudicato interno su questioni non impugnate.
Richiamato per sostenere che su alcuni capi della decisione si fosse formato giudicato interno.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare nullità della sentenza e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato in via subordinata nel secondo motivo per omessa trattazione di un motivo d'appello.
Richiamato per la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
Norma sul rito camerale in Cassazione indicata in apertura.
Richiamato per contestare l'uso della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile.
Richiamato per sostenere l'erronea inversione dell'onere della prova.
d.lgs. n. 58/1998 (TUF), art. 1
Richiamato per contestare l'assimilazione della clausola rischio cambio a uno strumento finanziario derivato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando è solo apparente, contraddittoria o incomprensibile: non basta richiamare genericamente la decisione di primo grado, occorre rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
- In presenza di clausole contrattuali di indicizzazione o clausole-valore in un leasing, il giudice non deve arrestarsi a un giudizio astratto di speculatività o immeritevolezza, ma deve verificare in concreto la causa pratica del contratto e il significato della clausola alla luce dei criteri ermeneutici.
- Una clausola che colleghi il canone o i rapporti dare-avere a indici finanziari o a fluttuazioni valutarie non è di per sé un derivato implicito né è automaticamente soggetta alla disciplina dei servizi di investimento; la sua validità va valutata secondo la struttura concreta dell'operazione.
- Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. non coincide con il giudizio di convenienza economica della clausola né con la sua semplicità espositiva; ciò che rileva è lo scopo concretamente perseguito dalle parti.
- Quando il primo motivo di ricorso investe un vizio di motivazione decisivo, gli ulteriori motivi che dipendono dalla stessa premessa logica restano assorbiti.
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