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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33075/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice amministrativo, del provvedimento comunale che aveva escluso la richiedente dall'assegnazione di contributi pubblici destinati ai privati per attività produttive danneggiate dal sisma del 14 settembre 2003, nonché del decreto provinciale che aveva fissato quote percentuali e classi di priorità per la distribuzione delle risorse. La ricorrente sosteneva che la propria domanda dovesse essere collocata nella classe di priorità A e non nella classe D, che risultava priva di fondi. Il T.A.R. respingeva; in appello il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile il ricorso originario per mancata notifica ai controinteressati individuati nei soggetti collocati nelle classi B e C. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva eccesso di potere giurisdizionale e/o diniego di giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse deciso su una questione di inammissibilità non sollevata dalle parti e non rilevata in precedenza, con violazione del giusto processo, del contraddittorio e dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; invocava inoltre l'art. 49 c.p.a. per sostenere che, essendo stata notificata la causa alla Provincia/Città Metropolitana in primo grado, avrebbe dovuto disporsi l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formulate come eccesso di potere giurisdizionale o diniego di giurisdizione, denunciassero in realtà solo errores in procedendo e in iudicando del giudice amministrativo, cioè vizi interni alla giurisdizione, non scrutinabili nel giudizio ex art. 111, comma 8, Cost. La Corte ha ribadito che il sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione è limitato ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende alle violazioni processuali, neppure se qualificate come sentenze "abnormi" o "anomale". Ha inoltre richiamato la coerenza di tale impostazione con il diritto dell'Unione e con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva degli intimati, e disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere che la mancata notifica ai controinteressati non dovesse determinare l'inammissibilità, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è ritenuta estranea ai motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che, ove vi fosse stato un difetto di contraddittorio, il giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio; anche tale profilo è reputato un errore processuale interno alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Delimita il ricorso per cassazione ai soli motivi inerenti alla giurisdizione; non consente di sindacare errores in procedendo o in iudicando del giudice speciale.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Richiamato in connessione al ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione; la Corte ne offre un'interpretazione restrittiva, coerente con il limite dei motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il rimedio è circoscritto ai soli vizi di giurisdizione e non può essere usato per contestare l'interpretazione o l'applicazione di norme processuali del giudice amministrativo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 4, par. 3, TUE

    Richiamato nel ragionamento sulla compatibilità eurounitaria del limite al sindacato della Cassazione sui provvedimenti del giudice amministrativo di ultima istanza.

  • art. 19, par. 1, TUE

    Richiamato insieme all'art. 4, par. 3, TUE per escludere che il diritto UE imponga un rimedio ulteriore contro gli errori del giudice amministrativo di ultima istanza.

  • art. 1, parr. 1 e 3, direttiva 89/665/CEE

    La Corte, richiamando la giurisprudenza della CGUE, afferma che tali disposizioni non ostano a una disciplina interna che non consenta di contestare davanti al giudice supremo la conformità al diritto UE di una sentenza del supremo giudice amministrativo.

  • art. 47, CDFUE

    È richiamato per affermare che il sistema processuale italiano assicura comunque una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi al giudice amministrativo, senza che ciò imponga un ulteriore grado di controllo sui suoi errori di merito o di rito.

  • art. 52, par. 1, CDFUE

    La Corte esclude un contrasto con tale disposizione, ritenendo proporzionata e compatibile con la Carta la limitazione del sindacato della Cassazione ai motivi di giurisdizione.

  • d.P.R. n. 115/2002

    È menzionato per la disciplina del contributo unificato e del suo raddoppio in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del giudice amministrativo è ammissibile solo per denunciare difetto assoluto o relativo di giurisdizione, cioè violazioni dei limiti esterni del potere giurisdizionale.
  • Non può essere dedotto come vizio di giurisdizione un errore processuale o interpretativo del giudice speciale, anche se grave, anomalo o deciso in violazione del contraddittorio: tali doglianze restano errori interni alla giurisdizione.
  • La mancata notifica del ricorso a un controinteressato o la mancata integrazione del contraddittorio integrano questioni di rito proprie del giudizio amministrativo e non un diniego di giurisdizione sindacabile dalla Cassazione.
  • La compatibilità con il diritto dell'Unione non amplia di per sé il perimetro del controllo della Corte di cassazione sui provvedimenti del Consiglio di Stato, quando la censura mira solo a correggere errores in iudicando o in procedendo.
  • La tutela giurisdizionale effettiva è soddisfatta dalla previsione di un giudice indipendente e imparziale; non esiste, in linea generale, un diritto a un ulteriore grado di giudizio davanti alla Cassazione per contestare gli errori del giudice amministrativo di ultima istanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

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