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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28492/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La vicenda riguarda un’azione revocatoria fallimentare promossa dalla procedura concorsuale di una società agricola nei confronti di una banca, per ottenere la declaratoria di inefficacia delle rimesse effettuate nell’anno anteriore alla procedura su un rapporto di conto corrente. Il Tribunale aveva dichiarato inefficaci le rimesse per complessivi euro 107.880,18 e condannato la banca alla restituzione. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo non provata dalla banca l’esistenza di un valido affidamento/apertura di credito con data certa opponibile alla procedura, e ritenendo inoltre sussistente la scientia decoctionis sulla base dei bilanci della debitrice e della segnalazione in Centrale Rischi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme su forma e prova del contratto di apertura di credito e dell’art. 67 l.f., sostenendo che il conto corrente scritto conteneva già la disciplina dell’affidamento e che la prova dell’apertura di credito poteva desumersi da facta concludentia, dalla richiesta di fido, dalla delibera del CDA, dalla Centrale Rischi e da documenti con data certa; 2) violazione delle norme su data certa e presunzioni, per il mancato valore attribuito agli elementi indiziari e documentali dell’affidamento; 3) vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali e processuali, per avere la Corte d’appello usato la Centrale Rischi solo per la scientia decoctionis e non anche per provare l’affidamento opponibile; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato contratti di conto corrente, anticipazioni su fatture e notifiche, che secondo la banca dimostravano l’esistenza di affidamenti e rendevano le rimesse non solutorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi connessi e li ha esaminati congiuntamente, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che la banca introduceva in cassazione questioni non trattate nella sentenza impugnata, senza dimostrare di averle devolute in appello, in violazione del principio di specificità e autosufficienza. Ha inoltre osservato che la deduzione relativa a un presunto affidamento per anticipazione su fatture riguardava in realtà un castelletto di sconto, che non attribuisce al cliente la disponibilità immediata di una somma di denaro e non integra una copertura di conto corrente; in tale ipotesi le rimesse conservano natura solutoria ai fini della revocatoria fallimentare. Quanto alla Centrale Rischi, la Corte ha rilevato che il documento non era stato adeguatamente trascritto e che, comunque, non dimostrava un affidamento concesso dalla banca ricorrente, ma da altro istituto, sicché la censura era carente di specificità e comunque infondata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della banca al pagamento delle spese di lite e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la forma e la disciplina del rapporto di affidamento; la Corte non accoglie la tesi perché la questione proposta non risultava trattata nei gradi di merito e, in ogni caso, non risultavano provati gli elementi per opporre l’affidamento alla procedura.

  • art. 2704 c.c.

    Invocato per la data certa dei documenti; la Corte richiama il principio per cui la prova della data certa e della opponibilità alla procedura deve essere specifica e riferita al rapporto rilevante.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte esclude l’ammissibilità della censura per genericità e mancanza di specificità degli elementi presuntivi allegati.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte nega che gli elementi indicati dalla banca siano stati adeguatamente allegati e specificati per fondare la prova dell’affidamento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura è inammissibile per novità e carenza di specificità.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per il preteso cattivo governo delle prove; la Corte reputa la doglianza non scrutinabile per difetto di specificità e perché diretta contro apprezzamenti di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale vizio motivazionale; la Corte esclude la denunciata contraddittorietà, rilevando che la Centrale Rischi era stata eventualmente utilizzata per la scientia decoctionis e non per la prova dell’affidamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene la censura inammissibile perché riferita a fatti non adeguatamente allegati e comunque non decisivi nei termini prospettati.

  • art. 67 L.F.

    Norma applicata per la revocatoria delle rimesse solutorie; la Corte conferma che, in mancanza di prova di un affidamento opponibile, le rimesse effettuate nel periodo sospetto sono soggette a inefficacia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’onere di devoluzione della questione in appello; la Corte sottolinea che la parte ricorrente non aveva dimostrato di averla tempestivamente proposta nei motivi di gravame.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non esaminate nel merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio e che non richiedano nuovi accertamenti istruttori; la parte deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti.
  • In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la banca che invochi l’esistenza di un affidamento opponibile alla procedura deve provare, con documenti aventi data certa e con allegazioni specifiche, l’anteriorità del rapporto di apertura di credito rispetto alle rimesse contestate.
  • Il castelletto di sconto o il fido per smobilizzo crediti non equivale ad apertura di credito in conto corrente, perché non attribuisce al cliente la disponibilità immediata di una somma di denaro; le rimesse affluite su un conto così connotato mantengono natura solutoria.
  • La prova dell’elemento soggettivo della scientia decoctionis è distinta dalla prova dell’esistenza e opponibilità dell’affidamento: elementi utili a dimostrare la consapevolezza dello stato di insolvenza non valgono automaticamente a provare la copertura del conto.
  • L’utilizzo di dati della Centrale Rischi o di altri indizi documentali richiede che il loro contenuto sia specificamente allegato e trascritto, oltre che riferibile al rapporto dedotto in giudizio; in mancanza, la censura è carente di specificità e non consente il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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