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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16957/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2012. L'Ufficio aveva disconosciuto un credito d'imposta indicato nel quadro RU, relativo a investimenti in aree svantaggiate, ritenendolo già utilizzato in compensazione con altra imposta sulla base dell'incrocio dei dati di annualità precedenti. La contribuente aveva impugnato la cartella; in primo grado il ricorso era stato respinto, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo legittimo in astratto il controllo automatizzato ma annullando l'atto per difetto di prova della preventiva comunicazione di avviso bonario. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 6, commi 1 e 5, L. 212/2000, sostenendo che, per un controllo meramente cartolare, l'avviso bonario non era necessario; in ogni caso, assumeva di averlo inviato telematicamente all'intermediario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il disconoscimento del credito d'imposta, nella specie, derivasse da una verifica meramente cartolare e avalutativa dei dati dichiarativi, senza affrontare questioni giuridiche, sicché la cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 era legittima anche senza previa comunicazione dell'avviso bonario. La CTR ha quindi errato nel pretendere tale preventiva comunicazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Consente la liquidazione automatizzata sulla base dei dati dichiarati e dell'anagrafe tributaria, la correzione di errori materiali o di calcolo e il disconoscimento di crediti d'imposta quando l'intervento sia meramente cartolare e non implichi valutazioni giuridiche.

  • art. 6, commi 1 e 5, L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'avviso bonario non fosse necessario nel caso concreto; la Corte, in adesione alla giurisprudenza citata, ritiene che la sua assenza non inficiasse la cartella in presenza di controllo automatizzato meramente cartolare.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 la cartella è legittima quando la pretesa deriva da un riscontro meramente cartolare dei dati dichiarati dal contribuente e da correzioni di errori materiali o di calcolo, senza valutazioni giuridiche o accertative ulteriori.
  • Il disconoscimento di un credito d'imposta può essere effettuato con controllo automatizzato solo se dipende da un dato oggettivo desumibile dalla dichiarazione; se invece richiede di stabilire l'inesistenza o la non compensabilità del credito mediante valutazioni giuridiche, occorre un diverso atto impositivo o di recupero.
  • La preventiva comunicazione di irregolarità non è condizione necessaria di validità della cartella quando l'iscrizione a ruolo scaturisce da un controllo automatico meramente documentale e non da un apprezzamento discrezionale dell'Ufficio.
  • In sede di ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge esclude l'operatività del regime della doppia conforme di cui all'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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