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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07406/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia origina da un giudizio tra proprietari di due immobili contigui costruiti in aderenza. In origine i confinanti avevano ottenuto un provvedimento inibitorio e poi una sentenza di merito che aveva ordinato la demolizione di alcune opere realizzate in sopraelevazione, ritenute non conformi alle norme urbanistiche locali sulle distanze dal confine. Anni dopo, i beneficiari della sentenza avviarono l'esecuzione forzata dell'ordine di demolizione. Gli esecutati dedussero che, dopo la sentenza da eseguire, il Comune aveva rilasciato un nuovo titolo edilizio riferito alla stessa norma tecnica di attuazione, e che il Comune, in sede esecutiva, aveva poi negato l'autorizzazione alla demolizione, rendendo impossibile eseguire l'ordine giudiziale. Proposero quindi opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva fissato un termine per l'abbattimento. Il Tribunale rigettò l'opposizione per tre ragioni: tardività ex art. 617 c.p.c., difetto di interesse per sopravvenuto arresto dell'esecuzione, e comunque inammissibilità perché l'ordinanza impugnata prevedeva solo la sospensione dei lavori e consentiva l'esecuzione spontanea. Nel ricorso per cassazione gli opponenti censurano, in sostanza, solo la statuizione sulle spese: prima sostenendo che l'opposizione non fosse soggetta al termine di 20 giorni perché il provvedimento non avrebbe fissato il termine per introdurre il merito; poi deducendo che, avendo il giudice dell'esecuzione riconosciuto l'improseguibilità dell'esecuzione per il diniego comunale, il Tribunale non avrebbe potuto porli a carico delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla pretesa applicabilità del termine di cui all'art. 618 c.p.c., perché i ricorrenti avevano confuso il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con quello per introdurre la fase di merito dell'opposizione già instaurata ex art. 618 c.p.c.; nel caso concreto non risultava affatto che il giudice dell'esecuzione avesse trattato una opposizione già proposta ai sensi dell'art. 618 c.p.c. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la censura relativa alle spese, poiché la tardività dell'opposizione costituiva autonoma ratio decidendi sufficiente a sorreggere la condanna alle spese, rendendo superfluo il ragionamento sulla soccombenza virtuale. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, per mancata difesa della parte intimata. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1171 c.c.

    richiamato solo come base dell'originario procedimento inibitorio avviato dai confinanti; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione

  • art. 617 c.p.c.

    è il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi; nel caso concreto la sua violazione è stata ritenuta correttamente dichiarata dal Tribunale

  • art. 618 c.p.c.

    riguarda il termine per introdurre la fase di merito dopo la chiusura della fase sommaria dell'opposizione; la Corte rileva che nel caso concreto tale termine era inconferente perché non risultava una fase sommaria ex art. 618 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi occorre distinguere nettamente il termine per proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. dal termine per introdurre la fase di merito ex art. 618 c.p.c.; la confusione tra i due termini rende la censura inammissibile o comunque infondata.
  • L'art. 618 c.p.c. viene in rilievo solo quando il giudice dell'esecuzione abbia già definito la fase sommaria dell'opposizione; se si impugna direttamente un atto esecutivo, non può invocarsi il termine previsto per la successiva fase di merito.
  • Quando una statuizione è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le censure dirette contro ulteriori argomentazioni non incidono sull'esito se non colpiscono quella ratio principale.
  • La soccombenza virtuale non può sovvertire la condanna alle spese quando l'opposizione sia stata correttamente dichiarata tardiva: la tardività costituisce di per sé un autonomo fondamento della condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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