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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23796/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava il pagamento del contributo per prestazioni residenziali socio-sanitarie erogate da una struttura privata in favore di anziani, in esecuzione di una convenzione stipulata con l'azienda sanitaria provinciale competente. La struttura sosteneva che, in base alla normativa regionale e statale richiamata, la Regione Calabria fosse tenuta a corrispondere direttamente la quota sociale pari al 50% della retta, pur non essendo formalmente parte del contratto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: violazione dell'art. 1372, comma 2, c.c. e della normativa statale e regionale che, secondo la ricorrente, individuava nella Regione il soggetto finanziatore e quindi il legittimato passivo; falsa applicazione della normativa regionale calabrese successiva e delle sue interpretazioni autentiche; violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per il rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento; nullità della sentenza e del procedimento per l'ammissibilità di una domanda restitutoria e di documenti prodotti solo in sede di precisazione delle conclusioni; motivazione apparente della condanna restitutoria; violazione dell'art. 2697 c.c. per l'onere probatorio sulla mancata esecuzione dei pagamenti; violazione del contraddittorio per la condanna alla restituzione anche dei difensori distrattari, non parti del giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente tutti i motivi e li ha ritenuti infondati. Ha confermato l'orientamento secondo cui, nelle controversie relative alle prestazioni socio-sanitarie in Calabria, la Regione resta estranea alla concreta gestione dei rapporti contrattuali con le strutture accreditate, poiché la competenza a stipulare gli accordi spetta alle aziende sanitarie; le norme richiamate dalla ricorrente attribuiscono alla Regione compiti di programmazione, coordinamento, vigilanza e riparto interno delle risorse, ma non fanno sorgere un obbligo diretto verso la struttura privata in mancanza di espressa previsione di legge e di partecipazione della Regione alla convenzione. Ha inoltre ribadito che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado è ammissibile in appello anche se formulata in sede di precisazione delle conclusioni, perché conseguente alla riforma della decisione impugnata. Quanto alla restituzione delle somme percepite dal difensore antistatario, ha richiamato il principio per cui il soggetto tenuto alla restituzione è il difensore stesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il contratto non possa produrre effetti verso terzi, ma la Corte ha escluso che la convenzione con l'azienda sanitaria producesse effetti obbligatori diretti nei confronti della Regione in assenza di una specifica previsione di legge.

  • art. 1, comma 10, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, conv. in L. 27 ottobre 1993, n. 423

    invocato dalla ricorrente come fonte della legittimazione passiva della Regione quale soggetto finanziatore; la Corte, seguendo il proprio orientamento, non lo ritiene sufficiente a radicare un obbligo diretto verso la struttura privata.

  • artt. 17-18 L.R. Calabria 22/2007

    richiamati dalla ricorrente come base dell'obbligo regionale di copertura della quota sociale; la Corte li considera, nel quadro complessivo, non idonei a far sorgere un rapporto diretto Regione-struttura accreditata.

  • art. 7 L.R. Calabria 23/2003

    considerato norma che incide solo sui rapporti finanziari interni tra Regione e ASL/Asp, senza costituire titolo per una responsabilità diretta della Regione verso le strutture accreditate.

  • art. 13 L.R. Calabria 24/2008

    attribuisce in via esclusiva alle aziende sanitarie la definizione degli accordi con le strutture; la stipula della convenzione da parte dell'Asp non produce effetti nella sfera giuridica e patrimoniale della Regione.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa; la Corte conferma il rigetto della domanda per mancanza dei presupposti, in particolare della sussidiarietà rispetto all'azione contrattuale ritenuta non esperibile contro la Regione.

  • art. 2042 c.c.

    richiamato come norma che esclude l'azione di arricchimento quando il danneggiato abbia altro rimedio; la Corte non ravvisa spazio per l'indennizzo richiesto contro la Regione.

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte afferma che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza riformata non è domanda nuova e può essere proposta in appello anche in sede di precisazione delle conclusioni.

  • art. 352 c.p.c.

    dedotto dalla ricorrente in tema di nullità del procedimento; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 189 c.p.c.

    invocato per contestare l'ammissibilità della domanda restitutoria e dei documenti prodotti; la Corte esclude la nullità.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel quadro delle nullità processuali dedotte dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione favorevole alla tesi della nullità.

  • art. 294 c.p.c.

    citato dalla ricorrente nel quarto motivo; la Corte rigetta la censura senza ravvisare violazioni rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione e al contraddittorio; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di appello sufficiente e non apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione sulla restituzione; la Corte ritiene ammissibile la domanda restitutoria come conseguenza della riforma.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    dedotto con riferimento alla motivazione apparente; la Corte non ravvisa alcuna nullità.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'onere della prova sulla mancata riscossione delle somme; la Corte rigetta la doglianza.

  • art. 24 Cost.

    invocato in relazione alla condanna dei difensori distrattari, ritenuta ammissibile anche senza loro partecipazione personale al giudizio di appello.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per il principio del contraddittorio; la Corte ritiene legittima la condanna alla restituzione dei difensori distrattari.

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul profilo della condanna restitutoria; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese: in caso di riforma della sentenza, la restituzione delle somme spetta al difensore antistatario quale soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    citato come norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle prestazioni socio-sanitarie accreditate, la Regione non diventa debitrice diretta della struttura privata solo perché la normativa regionale prevede un finanziamento a suo carico: occorre una espressa base legale che le attribuisca il ruolo di parte del rapporto obbligatorio.
  • Quando la legge riserva alle aziende sanitarie la stipulazione degli accordi con le strutture accreditate, il contratto concluso dall'azienda non produce effetti obbligatori nella sfera giuridica e patrimoniale della Regione, se questa non abbia partecipato alla convenzione o la legge non lo preveda espressamente.
  • Le disposizioni che ripartiscono i costi tra fondi o livelli amministrativi diversi operano, di regola, sul piano dei rapporti interni di finanza pubblica e non fondano automaticamente un'azione diretta della struttura privata contro l'ente finanziatore.
  • La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, quando la decisione sia riformata in appello, non costituisce domanda nuova e può essere proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni.
  • In caso di distrazione delle spese, se la sentenza che costituisce titolo esecutivo viene riformata, la restituzione delle somme versate a tale titolo va richiesta al difensore antistatario, quale soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto.
  • La censura di nullità per motivazione apparente non è accoglibile quando la sentenza impugnata esponga in modo coerente le ragioni della decisione e consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La domanda di arricchimento senza causa è esperibile solo in via sussidiaria e non può essere utilizzata per superare l'assenza di un valido titolo contrattuale o legale nei confronti del soggetto convenuto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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