Cassazione Civile, Sentenza n. 38039/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'Irpef relativo al 2004, incrementando il reddito dichiarato dalla ricorrente sulla base del maggior valore dell'avviamento commerciale risultante dall'accertamento/contraddittorio ai fini dell'imposta di registro (definito con la società cessionaria). La contribuente contestava che il valore determinato ai fini di registro non potesse essere l'unico e sufficiente elemento per accertare la plusvalenza ai fini Irpef; denunciava inoltre che la sentenza non aveva considerato prove documentali contrarie (dieci cambiali) e sosteneva la non corretta imputazione dell'intera plusvalenza al titolare dell'impresa familiare, escludendo il collaboratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Richiamando l'interpretazione autentica di legge (d.lgs. n.147/2015, art.5, comma 3) e la giurisprudenza consolidata, ha affermato che il valore dell'avviamento rilevato per l'imposta di registro non può costituire da solo la prova sufficiente per determinare la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi; l'Amministrazione deve individuare ulteriori indici gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie non risultano indicati ulteriori elementi a supporto dell'accertamento e, inoltre, il valore era stato definito in contraddittorio con la cessionaria e non con la cedente. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la decisione della Ctr e ha rinviato il giudizio alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, sezione staccata di Reggio Calabria, per nuovo esame nel rispetto dei principi esposti; gli altri motivi sono stati assorbiti e la Corte ha disposto la liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Richiamata dalla ricorrente come norma invocata, ma la decisione si fonda principalmente sul principio per cui il valore registrato non è di per sé sufficiente per un accertamento induttivo dei redditi; la contestazione relativa all'art.39 è collegata al rilievo probatorio dei dati d'ufficio
Codice civile, artt. 2727, 2729, 2697
Norme sul regime probatorio e sull'onere della prova; la Corte osserva che l'onere di provare il maggior corrispettivo grava sull'Amministrazione se questa intende discostarsi dal valore dichiarato, dovendo fornire ulteriori indici
Codice di procedura civile, art. 360
Norma invocata per i mezzi di impugnazione in Cassazione (vizi di motivazione e nullità della decisione); utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso presentati
TUIR (D.P.R. 917/1986), artt. 58 e 86
Richiamati dalla ricorrente in relazione all'imputazione della plusvalenza nell'ambito dell'impresa familiare; la questione è stata ritenuta assorbita dalla Corte in ragione dell'accoglimento del primo motivo
Norma relativa all'impresa familiare (ruoli e imputazione del reddito); richiamata nel terzo motivo, ma la Corte l'ha assorbita con l'accoglimento del motivo principale
d.lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: esclude che l'Amministrazione possa determinare la plusvalenza derivante da cessione di immobili o aziende esclusivamente sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro/ipotecaria/catastale; richiede che l'Ufficio individui ulteriori indici gravi, precisi e concordanti a supporto dell'accertamento, sul cui esito grava la prova contraria del contribuente
Massime di principio
- Il valore indicato o definito ai fini dell'imposta di registro non è di per sé sufficiente per un accertamento induttivo dei redditi derivanti dalla cessione di aziende o immobili: l'Amministrazione deve fornire ulteriori indici gravi, precisi e concordanti.
- Se l'amministrazione intende imputare una plusvalenza più elevata rispetto al corrispettivo dichiarato, incombe su di essa l'onere di produrre elementi probatori aggiuntivi; in assenza di tali elementi il contribuente prevale.
- Il valore determinato in contraddittorio con la cessionaria (acquirente) ha scarso o limitato effetto probatorio nei confronti della cedente se non supportato da altri elementi.
- Documenti prodotti dal contribuente (es. cambiali, ricevute, scritture) devono essere effettivamente valutati: la mancata considerazione può costituire vizio di motivazione e favorire l'accoglimento del ricorso.
- Questioni di imputazione di reddito nell'ambito dell'impresa familiare richiedono valutazione specifica secondo TUIR e codice civile, ma restano subordinate all'accertamento corretto del corrispettivo e delle prove a sostegno.
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