Cassazione Penale, Ordinanza n. 07485/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura del contenuto delle intercettazioni, contestando la ricostruzione fattuale del giudice di merito. La Corte di cassazione rileva che la censura è generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato le intercettazioni, riscontri video e il sequestro di 51,3 grammi di cocaina, da cui emergeva lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di consegna dello stupefacente. La sentenza di merito aveva inoltre motivato sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che l'imputato aveva approvvigionato un acquirente sottoposto agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette solo a sollecitare una diversa interpretazione delle intercettazioni, attività riservata al giudice di merito quando la valutazione sia logica e coerente con le massime di esperienza. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La norma è richiamata come base della condanna per detenzione/attività di consegna di stupefacente in ipotesi di lieve entità.
Richiamato solo indirettamente nel riferimento alle attenuanti generiche, per ribadire che non costituiscono un diritto dell'imputato; non è oggetto diretto della decisione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa, è dovuto il pagamento alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la Corte ha escluso l'assenza di colpa.
Norma implicata dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione delle frasi e del linguaggio utilizzati dai parlanti, quando desunta da intercettazioni, è una questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e ancorata a massime di अनुभवienza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di stupefacenti, la prova dell'attività di cessione o consegna può essere desunta da intercettazioni, riscontri visivi e sequestro del materiale, se il quadro indiziario è coerente e convergente.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato: il giudice può negarle valorizzando elementi concreti della condotta e della gravità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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