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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27817/2025 del 18/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (leasing)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri di pre-locazione finanziaria in favore della concedente di un’operazione immobiliare. La società utilizzatrice e i fideiussori proposero opposizione sostenendo che il contratto formalmente qualificato come leasing fosse in realtà simulato e celasse un diverso schema negoziale: un finanziamento garantito dal trasferimento del terreno alla concedente, con funzione meramente di garanzia e con successiva riallocazione delle unità immobiliari a terzi. In tale prospettiva dedussero la nullità/illiceità del patto occulto per contrasto con norme imperative, ordine pubblico economico e divieto di patto commissorio, nonché la violazione della disciplina bancaria per esercizio di attività riservata a soggetti autorizzati; contestarono inoltre l’assenza dei presupposti del leasing, la mancanza di benefici finanziari, alcune vicende di scioglimento/riscatto anticipato, un’asserita fattura relativa a risoluzione anticipata parziale, presunte inadempienze della concedente e la pretesa usurarietà dell’operazione. La Corte d’appello rigettò l’appello ritenendo non provata la simulazione e insussistente la nullità dedotta; in cassazione furono proposti sei motivi, tutti rivolti contro la ricostruzione in fatto e la motivazione della sentenza d’appello, deducendo omessa o apparente motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione dell’art. 1417 c.c., difetti sulla prova testimoniale e sulla mancata CTU, oltre alle censure su patto commissorio e usura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, senza aggredire correttamente le rationes decidendi della sentenza d’appello. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la distinzione operata dalla Corte territoriale tra riscatto anticipato parziale e stipula di nuovi leasing con terzi, oltre a difettare di specificità; il secondo, il quarto e il sesto sono stati ritenuti inammissibili anche per il limite della "doppia conforme" e/o per difetto di decisività e per mancata impugnazione della ratio di inammissibilità per genericità ex art. 342 c.p.c.; il terzo è stato ritenuto inammissibile poiché la valutazione di rilevanza della prova appartiene al merito; il quinto è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata specifica illustrazione della denunciata apparente motivazione. Ne è derivata la condanna dei ricorrenti alle spese e l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1417 c.c.

    La prova della simulazione è stata ritenuta non utilmente veicolata dai ricorrenti, perché le censure non hanno colpito la ratio decidendi della sentenza impugnata e, quanto alla prova testimoniale, non hanno superato i limiti del giudizio di merito.

  • art. 2744 c.c.

    La Corte d’appello ha escluso il patto commissorio per mancanza di allegazione e prova di una preesistente situazione debitoria, di difficoltà economiche dell’utilizzatrice e di sproporzione tra corrispettivo e valore del bene; la Cassazione non ha sovvertito tale valutazione, ritenendo inammissibili i motivi che la censuravano.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte richiama la declaratoria di genericità/inammissibilità di alcuni motivi di appello, e reputa inammissibili le censure che non attaccano specificamente tale ratio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme, è precluso il sindacato di legittimità su censure di omesso esame del fatto storico nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze sulla motivazione e sull’omesso esame di fatti decisivi sono state ricondotte a un controllo non consentito, in quanto volte a rivalutare il merito e, nei casi di doppia conforme, comunque precluse nei limiti applicabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione in una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie: il ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di simulazione di un contratto e di illiceità del patto occulto richiede allegazioni e prova specifiche; non basta prospettare genericamente una diversa finalità economica dell’operazione o una sua non convenienza per una delle parti.
  • La configurabilità di un patto commissorio in operazioni di leasing o finanziamento atipico presuppone la prova di elementi fattuali qualificanti, quali preesistente debito verso il creditore, situazione di difficoltà economica del debitore e sproporzione tra bene e controprestazione.
  • Nel sistema della "doppia conforme", le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono fortemente precluse quando mirano a contestare l’accertamento di fatto compiuto in entrambi i gradi di merito.
  • La valutazione sulla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale, nonché sull’opportunità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti stretti previsti dal ricorso per cassazione.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la specifica ragione posta a base della decisione impugnata o quando risulta generico e non autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLeasingIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàSimulazioneInterposizione fittiziaBuona fede e correttezzaOnere della prova

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