Cassazione Civile, Ordinanza n. 27817/2025 del 18/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri di pre-locazione finanziaria in favore della concedente di un’operazione immobiliare. La società utilizzatrice e i fideiussori proposero opposizione sostenendo che il contratto formalmente qualificato come leasing fosse in realtà simulato e celasse un diverso schema negoziale: un finanziamento garantito dal trasferimento del terreno alla concedente, con funzione meramente di garanzia e con successiva riallocazione delle unità immobiliari a terzi. In tale prospettiva dedussero la nullità/illiceità del patto occulto per contrasto con norme imperative, ordine pubblico economico e divieto di patto commissorio, nonché la violazione della disciplina bancaria per esercizio di attività riservata a soggetti autorizzati; contestarono inoltre l’assenza dei presupposti del leasing, la mancanza di benefici finanziari, alcune vicende di scioglimento/riscatto anticipato, un’asserita fattura relativa a risoluzione anticipata parziale, presunte inadempienze della concedente e la pretesa usurarietà dell’operazione. La Corte d’appello rigettò l’appello ritenendo non provata la simulazione e insussistente la nullità dedotta; in cassazione furono proposti sei motivi, tutti rivolti contro la ricostruzione in fatto e la motivazione della sentenza d’appello, deducendo omessa o apparente motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione dell’art. 1417 c.c., difetti sulla prova testimoniale e sulla mancata CTU, oltre alle censure su patto commissorio e usura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, senza aggredire correttamente le rationes decidendi della sentenza d’appello. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la distinzione operata dalla Corte territoriale tra riscatto anticipato parziale e stipula di nuovi leasing con terzi, oltre a difettare di specificità; il secondo, il quarto e il sesto sono stati ritenuti inammissibili anche per il limite della "doppia conforme" e/o per difetto di decisività e per mancata impugnazione della ratio di inammissibilità per genericità ex art. 342 c.p.c.; il terzo è stato ritenuto inammissibile poiché la valutazione di rilevanza della prova appartiene al merito; il quinto è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata specifica illustrazione della denunciata apparente motivazione. Ne è derivata la condanna dei ricorrenti alle spese e l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La prova della simulazione è stata ritenuta non utilmente veicolata dai ricorrenti, perché le censure non hanno colpito la ratio decidendi della sentenza impugnata e, quanto alla prova testimoniale, non hanno superato i limiti del giudizio di merito.
La Corte d’appello ha escluso il patto commissorio per mancanza di allegazione e prova di una preesistente situazione debitoria, di difficoltà economiche dell’utilizzatrice e di sproporzione tra corrispettivo e valore del bene; la Cassazione non ha sovvertito tale valutazione, ritenendo inammissibili i motivi che la censuravano.
La Corte richiama la declaratoria di genericità/inammissibilità di alcuni motivi di appello, e reputa inammissibili le censure che non attaccano specificamente tale ratio.
Nel caso di doppia conforme, è precluso il sindacato di legittimità su censure di omesso esame del fatto storico nei limiti indicati dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le doglianze sulla motivazione e sull’omesso esame di fatti decisivi sono state ricondotte a un controllo non consentito, in quanto volte a rivalutare il merito e, nei casi di doppia conforme, comunque precluse nei limiti applicabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione in una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie: il ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di simulazione di un contratto e di illiceità del patto occulto richiede allegazioni e prova specifiche; non basta prospettare genericamente una diversa finalità economica dell’operazione o una sua non convenienza per una delle parti.
- La configurabilità di un patto commissorio in operazioni di leasing o finanziamento atipico presuppone la prova di elementi fattuali qualificanti, quali preesistente debito verso il creditore, situazione di difficoltà economica del debitore e sproporzione tra bene e controprestazione.
- Nel sistema della "doppia conforme", le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono fortemente precluse quando mirano a contestare l’accertamento di fatto compiuto in entrambi i gradi di merito.
- La valutazione sulla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale, nonché sull’opportunità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti stretti previsti dal ricorso per cassazione.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la specifica ragione posta a base della decisione impugnata o quando risulta generico e non autosufficiente.
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