Cassazione Penale, Ordinanza n. 15490/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale nei confronti dell'imputato per avere ottenuto indebitamente un beneficio economico, presentando una domanda telematica e omettendo di dichiarare le cause ostative al riconoscimento del beneficio, con erogazione di circa 9.000 euro. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) l'erronea conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove; 2) la mancata esclusione della recidiva; 3) il mantenimento del giudizio di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche; 4) la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, osservando che le censure miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che la motivazione della corte territoriale era razionale e adeguata sia sulla responsabilità sia sulle valutazioni di pena e trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità perché diretto a sollecitare una rivalutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità, a fronte di una ricostruzione di merito ritenuta adeguata; ha considerato manifestamente infondati anche i motivi sulla recidiva e sul giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, valorizzati dalla corte territoriale in base ai precedenti penali e alle modalità fraudolente della condotta; ha giudicato infondato anche il motivo sulla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, poiché la corte di appello aveva già evidenziato che il reato era stato commesso mentre l'imputato era detenuto per altra causa. Conseguono le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla l. n. 26 del 2019
La norma è indicata come base della contestazione penale relativa all'indebita percezione del beneficio economico, ottenuto omettendo di dichiarare le cause ostative.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e adeguata sulla responsabilità dell'imputato.
- La censura che si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove rispetto a quella dei giudici di merito è manifestamente infondata, perché estranea al sindacato della Corte di cassazione.
- La valutazione della recidiva e del suo bilanciamento con le attenuanti generiche è incensurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo non illogico, dei precedenti penali e delle modalità concrete della condotta.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva può essere negata quando la motivazione di merito evidenzi un elemento ostativo specifico e concreto, quale la commissione del reato durante uno stato detentivo per altra causa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause ostative, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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