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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00626/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto contributi omessi relativi a due lavoratrici assunte con contratto di lavoro intermittente. Secondo l'ente, tali rapporti erano nulli: per una lavoratrice mancava il documento di valutazione dei rischi, per l'altra mancava anche il requisito anagrafico richiesto dalla disciplina del lavoro intermittente. Per l'ente, la nullità avrebbe dovuto comportare la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente contribuzione dovuta sin dall'inizio del rapporto come se si trattasse di un ordinario rapporto full time. La società resistente aveva invece ottenuto nei gradi di merito l'annullamento dell'avviso, sul rilievo che, in caso di nullità del contratto intermittente, trovasse applicazione l'art. 2126 c.c., con contributi dovuti solo per i giorni effettivamente lavorati e nei limiti dei minimali retributivi. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 34 d.lgs. 276/2003, 1339 e 1419, comma 2, c.c., sostenendo che la clausola di intermittenza fosse nulla e che dovesse operare la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza sul contratto a termine; contestava inoltre l'applicazione analogica di un modello di part-time verticale e lamentava il mancato rispetto dei requisiti di forma, durata e collocazione temporale previsti dalla disciplina del part-time.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso che la nullità del contratto di lavoro intermittente determini, sia sul piano del rapporto di lavoro sia su quello previdenziale, la conversione automatica in rapporto subordinato a tempo indeterminato. Ha ritenuto che, per il lavoro intermittente, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi non integri una nullità parziale della clausola, ma produca gli effetti di cui all'art. 2126 c.c., con efficacia non retroattiva della nullità e contribuzione dovuta solo per i giorni in cui la prestazione è stata effettivamente svolta. Quanto alla carenza del requisito anagrafico per una delle lavoratrici, ha ribadito che la mancanza del presupposto di età determina nullità del contratto, ma non conversione legale in rapporto subordinato a tempo indeterminato; al più, può rilevare una conversione ai sensi dell'art. 1424 c.c. ove accertata la volontà delle parti, mentre la regola generale resta l'applicazione dell'art. 2126 c.c. È stato anche escluso che la Corte d'appello abbia qualificato il rapporto come part-time verticale privo dei requisiti di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della decisione di merito favorevole alla società contribuente.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. 276/2003

    disciplina il contratto di lavoro intermittente; la mancanza del documento di valutazione dei rischi o del requisito anagrafico non produce conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 33 d.lgs. 276/2003

    richiamato come disciplina ratione temporis del lavoro intermittente e del suo peculiare schema causale.

  • art. 1339 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'inserzione automatica di clausole imperative nel contratto, ma ritenuto non decisivo per determinare la conversione automatica del rapporto.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    richiamato in relazione alla nullità parziale e alla conversione del contratto; la Corte esclude che, nel lavoro intermittente in esame, ricorra una nullità parziale tale da imporre conversione legale.

  • art. 2126 c.c.

    applicabile al rapporto di lavoro nullo o invalido nei limiti della prestazione effettivamente eseguita, con effetti non retroattivi e con diritto alla contribuzione sui soli giorni lavorati.

  • art. 34, comma 2, d.lgs. 276/2003

    il requisito anagrafico è presupposto di validità del contratto di lavoro intermittente; la sua mancanza comporta nullità del contratto, ma non conversione automatica in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 81/2015

    citato come conferma dell'assetto normativo: per il lavoro intermittente a tempo determinato la mancata valutazione dei rischi comporta nullità della clausola appositiva del termine e conversione in tempo indeterminato; tale effetto non è esteso al lavoro intermittente a tempo indeterminato.

  • art. 1424 c.c.

    richiamato per affermare che, in presenza di nullità del contratto intermittente per difetto del requisito di età, una conversione del contratto può rilevare solo se compatibile con la volontà delle parti e accertata dal giudice di merito.

  • art. 2 d.lgs. 61/2000

    richiamato dal ricorrente in chiave critica, ma la Corte esclude che la decisione impugnata abbia trattato il rapporto come un part-time verticale soggetto a tale disciplina.

  • art. 1 d.l. 338/1989 conv. in l. 389/1989

    applicato ai fini contributivi, in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, per determinare il minimale giornaliero dovuto sui soli giorni di lavoro effettivo.

  • art. 5, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in l. 863/1984

    richiamato in comparazione, ma non applicato nel caso concreto per la disciplina del lavoro intermittente.

Massime di principio

  • Nel contratto di lavoro intermittente nullo, l'invalidità non comporta automaticamente la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato quando la disciplina speciale non preveda espressamente tale effetto e la nullità non incida su una singola clausola in senso tale da integrare una nullità parziale convertibile.
  • Se il contratto di lavoro intermittente è invalido per violazione di presupposti legali, l'effetto ordinario è quello dell'art. 2126 c.c.: la prestazione già eseguita conserva rilievo e la contribuzione va commisurata ai soli giorni effettivamente lavorati, secondo i minimali retributivi applicabili.
  • Il difetto del requisito anagrafico richiesto per il lavoro intermittente determina nullità del contratto per contrarietà a norma imperativa, ma non crea di per sé una conversione legale in rapporto a tempo indeterminato; una diversa qualificazione può discendere solo, se del caso, da una conversione ex art. 1424 c.c. e dall'accertamento della volontà delle parti.
  • La disciplina del lavoro intermittente non può essere assimilata automaticamente al part-time verticale per ricavarne requisiti o conseguenze non previsti dalla legge speciale.
  • In materia contributiva, quando la nullità del rapporto di lavoro non si traduce in conversione, l'obbligo contributivo segue la prestazione effettivamente resa e non l'intero periodo contrattuale come se il rapporto fosse stato sin dall'origine ordinario e continuativo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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