Cassazione Civile, Ordinanza n. 12194/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto la banca chiedendo di accertare, in relazione a due rapporti di conto corrente, l'illegittimità di vari addebiti: interessi usurari, interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, capitalizzazione trimestrale indebita e commissione di massimo scoperto non convenuta. Il Tribunale aveva respinto la domanda. In appello, la Corte territoriale aveva rigettato il gravame ritenendo, tra l'altro, che l'appello fosse inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., che la doglianza sulla capitalizzazione fosse comunque infondata perché la documentazione sarebbe stata già nella disponibilità della parte attrice, che l'eccezione di usura sopravvenuta non fosse fondata trattandosi di pattuizioni risalenti a epoca anteriore alla legge n. 108/1996, che la censura sulla prescrizione fosse priva di interesse perché l'eccezione non era stata decisa e non era stata riproposta, e che la doglianza sulle spese fosse immotivata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza di appello per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che la sentenza fosse stata depositata prima della scadenza del termine assegnato per comparse conclusionali e memorie di replica; con il secondo ha lamentato violazione delle regole sull'onere della prova e sull'ordine di esibizione ex art. 119 TUB, contestando l'impostazione della Corte d'appello circa il possesso della documentazione bancaria; con il terzo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte ritenuto l'appello carente di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo fondato il vizio processuale denunciato: dagli atti risultava che alla parte era stato assegnato un termine per il deposito delle difese conclusive decorrente da una data successiva rispetto a quella in cui la sentenza di appello era stata già depositata. La decisione anticipata rispetto alla scadenza del termine ha comportato, secondo la Corte, la nullità della sentenza per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza necessità che il ricorrente indicasse in concreto quali argomentazioni avrebbe ancora sviluppato. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte territoriale lo aveva richiamato per affermare il difetto di specificità dell'atto di appello; la censura sul punto è rimasta assorbita, ma nel testo si ribadisce che l'appello deve contenere l'esatta indicazione delle parti appellate, delle modifiche richieste e delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata.
Richiamato nel primo motivo per dedurre la nullità della sentenza resa prima della scadenza del termine per le difese conclusive, in violazione del contraddittorio.
Richiamato nel primo motivo quale parametro della denunciata omessa pronuncia/nullità processuale, in relazione alla decisione anticipata rispetto ai termini difensivi.
Richiamato nel primo motivo in relazione al diritto delle parti di depositare comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
Richiamato nel primo motivo per contestare la decisione della Corte d'appello assunta prima della scadenza del termine per il deposito delle difese finali.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la ripartizione dell'onere della prova in tema di documentazione bancaria e addebiti illegittimi.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione della prova e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle risultanze documentali e della perizia di parte.
Richiamato nel secondo motivo e nel ragionamento della Corte territoriale in tema di esibizione della documentazione bancaria e disponibilità degli estratti conto da parte del correntista.
Richiamato per affermare che la nullità per interessi usurari opera se gli interessi sono convenuti usurari; nel caso di pattuizione anteriore alla legge n. 108/1996, il mero superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non integra la nullità dedotta.
La Corte di merito, richiamata dalla Cassazione, ha escluso la nullità per usura sopravvenuta poiché la pattuizione era anteriore all'entrata in vigore della legge sull'usura.
Richiamato per evidenziare che l'eccezione di prescrizione, non decisa in primo grado, non era stata ritualmente riproposta in appello.
Massime di principio
- La decisione della causa da parte del giudice di appello prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica determina la nullità della sentenza, per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, senza che sia necessario indicare in concreto quali ulteriori difese sarebbero state svolte.
- La violazione del termine per le difese finali integra un vizio processuale autonomamente idoneo a travolgere la sentenza, poiché il contraddittorio deve svolgersi in modo pieno ed effettivo sino alla chiusura della fase decisoria.
- Se il primo motivo di ricorso investe un vizio processuale assorbente che impone la cassazione con rinvio, restano assorbite le censure che attengono al merito o ad altre questioni processuali della decisione impugnata.
- In tema di usura, per i rapporti fondati su pattuizioni anteriori alla legge n. 108/1996, la nullità di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. non può essere affermata sulla base del solo superamento del tasso soglia verificatosi nel corso del rapporto, quando il superamento sia sopravvenuto rispetto alla stipulazione originaria.
- La censura relativa alla ripartizione dell'onere della prova e all'ordine di esibizione dei documenti bancari va valutata alla luce del concreto assetto delle allegazioni e della disponibilità della documentazione, ma nel caso esaminato tali questioni sono rimaste assorbite dall'accoglimento del vizio processuale principale.
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