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Ordinanza

Ordinanza n. 625/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento del relativo alla monetizzazione dotazione servizi per l’immobile di via Mola Pier Francesco n.15-Milano – Pratica atti 540526/24– JPE 27430/24 emesso dal Comune di Milano, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Area Servizi Generali, Unità Oneri di Urbanizzazione, nonché di quello Prot. n. 540526/24 del 22/10/2024 avente ad oggetto “VIA MOLA PIER FRANCESCO 15 - Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 19 della L. 241/1990 – Pratica n. JPE/27430/24, Prot. n. 540526/24 del 22/10/2024, Introito conguaglio oneri urbanizzazione” notificati in data 11.03.2026 (“Provvedimenti” - doc.1) nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali; e, sempre per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche istruttorio e ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di monetizzazione della dotazione di servizi e richiesta di conguaglio degli oneri di urbanizzazione relativi a una SCIA edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario/operatore immobiliare)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, il provvedimento del Comune di Milano relativo alla monetizzazione della dotazione di servizi per un immobile sito in via Mola Pier Francesco n. 15, nonché la connessa richiesta di introito del conguaglio degli oneri di urbanizzazione, adottata nell'ambito di una SCIA presentata ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 19 della l. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che sono state sollevate questioni meritevoli di approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, che le questioni dedotte richiedano un approfondimento in sede di merito. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora sulla base della valutazione comparativa degli interessi contrapposti, valorizzando in particolare l'ammontare degli oneri di monetizzazione richiesti, pari a € 57.771,38. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, subordinando tuttavia la misura alla prestazione, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, di una cauzione di importo pari alla somma richiesta, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta. La mancata prestazione della garanzia determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare. La trattazione di merito è stata fissata per il 17 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Individua il quadro normativo della SCIA edilizia presentata dalla società; l'ordinanza non svolge un'interpretazione specifica della disposizione.

  • art. 19 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della segnalazione certificata di inizio attività; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR lo applica accogliendo la sospensione in presenza di esigenze di approfondimento nel merito e di un pregiudizio valutato mediante comparazione degli interessi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia dell'atto quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della cautela e la valutazione degli interessi contrapposti evidenzi un pregiudizio concreto per il ricorrente.
  • L'ammontare particolarmente significativo dell'onere economico imposto dal provvedimento può concorrere, nell'ambito della comparazione degli interessi, a fondare il periculum in mora.
  • La sospensione cautelare può essere subordinata alla prestazione di una cauzione di importo corrispondente alla somma richiesta dall'amministrazione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
  • Quando la cauzione costituisce condizione della misura cautelare, il mancato rilascio della garanzia entro il termine fissato dal giudice comporta l'automatica perdita di efficacia della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieStandard urbanistici e dotazioni territorialiContributo di costruzione e oneriTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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