Cassazione Civile, Ordinanza n. 26065/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento catastale relativi al nuovo classamento di un parco eolico. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello, invece, la CTR aveva accolto il gravame ritenendo che la torre dell'aerogeneratore non dovesse essere inclusa nella determinazione della rendita catastale, perché componente inscindibile dell'impianto insieme a rotori, navicelle e inverter, già esclusi dalla stima. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015, sostenendo che la torre in acciaio doveva essere considerata tra le "costruzioni" rilevanti ai fini catastali e non come elemento funzionale al processo produttivo, quindi non sottratto alla rendita.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui i parchi eolici, in quanto centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria D/1, ma la rendita deve essere determinata escludendo i macchinari, congegni, attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015. In applicazione di tale principio, la torre eolica, accertata in fatto dalla CTR come componente essenziale e strutturalmente integrata dell'impianto, funzionale alla produzione di energia elettrica, non va inclusa nel calcolo della rendita catastale. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate integralmente per il recente consolidamento giurisprudenziale; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione e falsa applicazione di legge
è il parametro processuale invocato per censurare in cassazione l'erronea applicazione della disciplina catastale da parte del giudice di merito
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
la norma, con tecnica legislativa per esclusione, sottrae dalla stima catastale i beni e le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connesse o infisse al suolo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili del gruppo D, dopo la L. n. 208 del 2015, occorre tener conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo.
- La nozione di componenti escluse dalla stima catastale si fonda sulla funzione produttiva del bene e non sulla sua natura strutturale, sulla dimensione o sul fatto che sia infisso al suolo.
- Un elemento impiantistico essenziale e strutturalmente integrato nel ciclo produttivo, se destinato alla produzione di energia o ad altra attività industriale, può essere sottratto al carico impositivo catastale anche quando costituisca parte inscindibile dell'impianto.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la funzionalità produttiva del componente escluso dalla stima, tale valutazione è tendenzialmente insindacabile in cassazione se immune da vizi di legittimità.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, le spese di legittimità possono essere compensate per giusti motivi.
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