Cassazione Civile, Ordinanza n. 18101/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Il gestore di un distributore di carburante chiedeva il rimborso dei cali termici e tecnici relativi agli anni 2004 e 2005, per un importo di euro 8.176,00, sostenendo di avere effettuato due misurazioni del livello del carburante, di averle annotate nei registri e di avere invitato la società fornitrice a effettuare verifiche. La società convenuta contestava la domanda, deducendo che le misurazioni erano state eseguite unilateralmente, senza contraddittorio, e quindi non potevano valere come prova del calo e della sua entità. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo non assolto l'onere della prova. Con il ricorso per cassazione il gestore denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. e del D.M. n. 55 del 2000, assumendo che la corte territoriale avesse arbitrariamente preteso una procedura probatoria non prevista dalla legge; sosteneva che, per provare il calo e ottenere il rimborso, fossero sufficienti l'annotazione nei registri di carico e scarico vidimati dall'autorità doganale e l'invito al fornitore a verificare, procedura che egli avrebbe rispettato. Contestava inoltre che il giudice avesse trascurato le misurazioni e le comunicazioni depositate in atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la disciplina invocata dal ricorrente riguarda i rapporti con il fisco e non il diverso rapporto privatistico tra gestore e fornitore; pertanto non può essere utilizzata per dimostrare l'assolvimento dell'onere probatorio nel giudizio civile di rimborso. Ha poi osservato che la valutazione della sufficienza della prova, in mancanza di un preciso canone legale, è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Inoltre, l'accertamento compiuto unilateralmente da una sola parte, in assenza di contraddittorio, non può essere considerato prova piena contro la controparte. Le spese sono state compensate per la novità della questione; è stato anche dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sufficienza della prova allegata; la Corte ribadisce che l'onere della prova del calo e del diritto al rimborso grava sul gestore che lo invoca.
La Corte esclude che la disciplina invocata, concernente i rapporti con il fisco e benefici fiscali connessi al calo di volume del carburante, sia utilizzabile per regolare la prova nel diverso rapporto tra privati.
Richiamato in collegamento con il D.M. n. 55 del 2000 come fonte della disciplina fiscale sul calo di carburante; non rilevante, secondo la Corte, per il rapporto contrattuale tra gestore e fornitore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamata come norma che ha inserito nell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sulla parte che lo domanda; la mera allegazione di una procedura formale non basta se non è idonea a dimostrare in modo affidabile il fatto costitutivo.
- Una disciplina prevista per finalità fiscali o per rapporti con la pubblica amministrazione non è automaticamente trasferibile al distinto rapporto privatistico tra le parti del contratto.
- In assenza di un preciso criterio legale di formazione della prova, la valutazione sulla sufficienza degli elementi istruttori spetta al giudice di merito ed è, di regola, insindacabile in cassazione.
- Un accertamento unilaterale compiuto da una sola parte, senza contraddittorio con la controparte, non ha di per sé valore di prova piena contro quest'ultima.
- Il giudizio di legittimità non può sostituirsi al merito nella ponderazione degli elementi di fatto, salvo violazione di regole giuridiche sulla prova o motivazione nei limiti consentiti.
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