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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34873/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio la banca originaria, deducendo di avere prestato due fideiussioni in favore di due società delle quali era stato socio e amministratore. Sosteneva di avere revocato le garanzie al momento del recesso dalle società e di avere poi scoperto l'esistenza di due deliberazioni assembleari del 10 febbraio 2010, che riteneva false e recanti una firma apocrifa a lui attribuita. In base a tali allegazioni chiedeva che fossero dichiarate nulle le operazioni bancarie successive sui rapporti garantiti, inefficaci o nulle le fideiussioni per i debiti maturati dopo quella data, e che la banca fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello, dopo una fase istruttoria con CTU, aveva accertato che il garante rispondeva delle obbligazioni delle due società. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle società debitrice, ritenute asseritamente litisconsorti necessari; 2) nullità della sentenza per omessa rilevazione del litisconsorzio necessario; 3) violazione dell'art. 216 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente richiesto querela di falso, mentre egli aveva disconosciuto le sottoscrizioni; lamentava inoltre che la banca avrebbe dovuto richiedere la verificazione; 4) omesso esame e violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione dei fatti allegati; 5) omesso esame e violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere la corte disposto un supplemento di CTU o la convocazione del consulente; 6) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione o applicazione dell'onere della prova, poiché la banca avrebbe dovuto provare i poteri degli amministratori e la firma disgiunta. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: ha escluso il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore; ha osservato che il ricorrente non aveva censurato la ratio decisiva sulla mancata prova dell'obbligo di firma congiunta e che, in ogni caso, tendeva a un riesame del merito; ha precisato che la non contestazione non risultava utilmente allegata e che il vizio ex art. 116 c.p.c. non era configurabile nei termini proposti; infine ha ribadito che l'art. 2697 c.c. è violato solo quando l'onere sia attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui il rapporto fideiussorio non comporta litisconsorzio necessario con il debitore principale e ha ritenuto che i motivi di ricorso, pur formalmente veicolati come violazioni di legge o omessi esami, mirassero in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ha dato atto anche dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese in favore dell'intimata rimasta contumace in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle società debitrici nel giudizio promosso dal fideiussore contro il creditore.

  • art. 107 c.p.c.

    Menzionato per affermare che il litisconsorzio necessario di tipo processuale può derivare solo da un ordine di intervento del giudice, non automaticamente dal rapporto di fideiussione.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di verificazione della scrittura privata; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non colpiva la ratio decisiva della sentenza di merito.

  • art. 214 c.p.c.

    Evocato in relazione al disconoscimento della sottoscrizione della firma apocrifa sulle deliberazioni societarie.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di non contestazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e perché riferito a fatti non adeguatamente dimostrati come noti alla controparte.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o applica un criterio di valutazione errato; non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere della prova è posto a carico della parte sbagliata; non ricorre quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove e la ritenuta mancata dimostrazione del fatto allegato.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Usato per qualificare le censure di violazione di legge, ma la Corte ha osservato che alcune doglianze erano in realtà dirette contro l'accertamento di fatto.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamato per le censure di nullità processuale e di sentenza, che sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che il ricorrente avesse indicato un fatto storico decisivo effettivamente omesso.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi contrastanti con un orientamento consolidato sulla non configurabilità del litisconsorzio necessario nel rapporto fideiussorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base della trattazione in adunanza camerale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal fideiussore contro il creditore non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario con il debitore principale, poiché il negozio fideiussorio intercorre soltanto tra creditore e garante; il debitore resta estraneo al rapporto salvo diverse intese o un eventuale ordine di intervento del giudice.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende definitiva quella parte della motivazione e impedisce la cassazione della decisione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare l'esito della valutazione delle prove o pretendere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di cui all'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore probatorio non consentito dalla legge o applichi un criterio legale di valutazione diverso da quello dovuto; non consente di ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Il principio di non contestazione può operare solo per fatti conosciuti dalla controparte e deve essere specificamente allegato in ricorso, indicando quando e come la controparte ne fosse a conoscenza; non può essere invocato in modo generico né con riferimento a questioni procedurali astratte.
  • In sede di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, decisivo e discusso, effettivamente omesso dal giudice di merito; la mera critica alla valutazione delle prove o al mancato approfondimento istruttorio non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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