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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10671/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna la conferma della condanna penale (2 anni e 4 mesi di reclusione) per i reati di cui agli artt. 110 e 476 c.p., per avere apposto, con il consenso della Presidente Silvana Saguto, firme apocrife di quest'ultima in calce a tre provvedimenti giudiziari (Italgas, Rappa, Evola). Le censure riguardano: 1) la riconducibilità delle sigle apocrife al Licata e la valutazione delle perizie grafologiche; 2) l'utilizzabilità delle intercettazioni (contestata per insussistenza di connessione sostanziale tra i reati autorizzati e quelli oggetto del processo); 3) la rilevanza penale del cosiddetto "falso consentito" e la mancata valutazione della sua innocuità; 4) la dosimetria della pena e la configurabilità dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 c.p.; 5) la legittimazione e la misura dei risarcimenti riconosciuti alle parti civili (Comune di Palermo, ANBSC, Rappa, Presidenza del Consiglio, Ministero della Giustizia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio soltanto la statuizione di condanna al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Palermo e dell'amministrazione Rappa (perché il Comune non risultava beneficiario di condanna risarcitoria e l'Amministrazione Rappa non si era costituita parte civile per i reati di falso imputati al Licata). Per il resto i ricorsi sono stati rigettati: confermata la condanna penale del Licata e le principali statuizioni risarcitorie nei confronti delle altre parti civili; il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, come liquidato nel dispositivo. La Corte ha motivato il rigetto valorizzando la valutazione congiunta delle prove di merito (doppia conforme), la congruità delle perizie grafiche e la fondatezza dell'uso delle intercettazioni alla luce del principio di connessione sostanziale (Sez. U., Filardo). Ha escluso che il consenso dell'avente diritto renda automaticamente innocuo il falso quando la condotta incide sulla funzione documentale dell'atto giudiziario.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Riferimento alla partecipazione ai reati; la Corte riconosce la rilevanza delle condotte collettive e la partecipazione del Licata agli illeciti.

  • art. 476 c.p.

    Norma sul falso in attività giudiziaria: la Corte ritenuta applicabile l'aggravante prevista per la falsità relativa ad atti giudiziari e ha confermato la valutazione sulla offensività delle firme apocrife.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Regime di utilizzazione delle intercettazioni: la Corte richiama limiti e possibilità di utilizzazione con riferimento alle autorizzazioni originarie.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità delle intercettazioni; rilevante per valutare la connessione fra procedimenti e la copertura autorizzativa delle captazioni.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Concetto di connessione fra reati: utilizzato per legittimare l'uso delle intercettazioni anche rispetto a fatti diversi da quelli originariamente autorizzati quando sussiste una connessione sostanziale.

  • art. 2700 cod. civ.

    Disciplina della fede privilegiata degli atti pubblici: la Corte distingue gli aspetti valutativi degli atti giudiziari da quelli documentali e ritiene che la firma del presidente abbia valore documentale rilevante per la veridicità e provenienza dell'atto.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Rilevanza formale della sottoscrizione del presidente della corte: la Corte sottolinea la funzione pubblicistica e garantistica della firma presidenziale nella formazione della decisione collegiale.

  • art. 154 disp. att. cod. proc. pen.

    Procedure formali relative alla minuta e alla sottoscrizione della sentenza: evidenziata l'importanza dei controlli e delle verifiche prima della firma presidenziale.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferimento al beneficio premiale per il giudizio abbreviato: la Corte valuta l'applicabilità e la necessità di motivare l'eventuale ulteriore concessione di attenuanti generiche.

  • art. 530, comma 1, cod. proc. pen.

    Standard del dubbio ragionevole ai fini di annullamento: la Corte ricorda che il dubbio deve essere ancorato alle risultanze processuali e non a mere congetture.

  • Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Filardo)

    Precedente vincolante sulla utilizzabilità delle intercettazioni: le captazioni possono essere utilizzate per fatti connessi quando ricorre una connessione sostanziale fra i reati e nei limiti di cui all'art. 266 c.p.p.; la Corte ne dà pieno rilievo per legittimare l'uso delle intercettazioni nel caso concreto.

Massime di principio

  • La sottoscrizione del presidente di un provvedimento giudiziario ha funzione documentale e garantistica: la apposizione di una firma apocrifa che altera questa funzione può integrare il reato di falso anche se il titolare aveva dato un consenso formale.
  • Il cosiddetto "falso consentito" non è automaticamente innocuo: occorre valutare l'incidenza della falsità sulla funzione documentale dell'atto e sulla tutela dell'interesse pubblico/privato che la norma intende proteggere.
  • Le intercettazioni autorizzate per un procedimento sono utilizzabili anche per fatti diversi purché esista una connessione sostanziale tra i fatti (Sez. U., Filardo) e i limiti di ammissibilità siano rispettati.
  • In cassazione si valuta congiuntamente la doppia conforme (motivazioni di primo e secondo grado): le critiche generiche alle perizie o alla ricostruzione di merito sono difficilmente ammissibili se non indicano specifici profili rilevanti non valutati.
  • La determinazione della pena, comprese le aggravanti e il bilanciamento delle attenuanti (art. 132-133 c.p.), rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per vizi logici, arbitrari o di motivazione.
  • La pubblica amministrazione può essere ammessa al risarcimento dell'immagine e di pregiudizi patrimoniali anche per reati non ricompresi esclusivamente nei delitti contro la pubblica amministrazione; la concreta quantificazione e la legittimazione devono però essere verificati caso per caso.
  • Per contrastare una imputazione basata su segni grafici e intercettazioni è necessario proporre critiche tecniche specifiche e circostanziate alle perizie (grafologiche e audio), non meri rilievi generici.
  • Il dubbio ragionevole idoneo ad escludere la responsabilità deve fondarsi su alternative plausibili ancorate alle risultanze probatorie, non su mere ipotesi congetturali.

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