Cassazione Civile, Ordinanza n. 26753/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento e da una cartella di pagamento relativi alle imposte dirette e all'IVA per gli anni 2005 e 2006. All'esito dei controlli l'Ufficio contestava alla società l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi e, in conseguenza, ai soci l'incremento del reddito da partecipazione. La CTR aveva rigettato l'appello dei contribuenti, ritenendo legittime le riprese fondare sugli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate e senza riconoscere i costi invocati. In Cassazione i contribuenti proponevano tre motivi, ma prima della decisione depositavano nota di avvenuta definizione agevolata ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 e chiedevano la sospensione del processo o, in subordine, l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e agli atti; la rinuncia risultava anche notificata alla controparte costituita.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata e della rinuncia notificata alla controparte, rilevando altresì l'assenza di controdeduzioni dell'Agenzia. Ha quindi dichiarato estinto il ricorso, senza provvedere sulle spese in considerazione della quietanza rilasciata dall'Agenzia e del fatto che la definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Rammentato come base normativa delle riprese fondate su movimentazioni bancarie non giustificate.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Rammentato come base normativa delle riprese IVA fondate su movimentazioni bancarie non giustificate.
art. 3 del d.l. n. 119 del 2018
Richiamato quale procedura di definizione agevolata intrapresa dai contribuenti, rilevante ai fini della sopravvenuta estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla parte costituita, può condurre all'estinzione del giudizio; se invece non notificata, è comunque indice del sopravvenuto difetto di interesse e determina inammissibilità del ricorso.
- In presenza di definizione agevolata della pretesa tributaria e di rinuncia notificata al resistente, la Corte può dichiarare estinto il ricorso senza statuire sulle spese quando risulti la quietanza o comunque l'assorbimento del costo del processo pendente.
- Quando il giudizio si chiude per estinzione conseguente a definizione agevolata, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26700/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26704/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26705/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26707/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26709/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2022 del 12/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →