Cassazione Civile, Ordinanza n. 17499/2024 del 25/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda del Comune volta ad accertare l'acquisto della proprietà di una porzione di area lungolago, su cui insisteva un manufatto in cemento (il cosiddetto "solettone"), in parte per effetto di un preteso titolo derivativo/espropriativo e, in via subordinata, per usucapione fondata sull'uso pubblico ultraventennale. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, invece, era stata dichiarata l'usucapione in favore del Comune limitatamente a una parte dell'area. I proprietari hanno quindi proposto revocazione contro la sentenza d'appello, deducendo errore di fatto: avrebbero errato i giudici nel ritenere che il solettone sovrastasse i loro fondi e nel ritenere che fosse stato costruito dal Comune, mentre era stato realizzato dal Genio Civile per finalità di navigazione. La Corte d'appello ha respinto la revocazione. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte spiegato l'irrilevanza dell'asserito errore sulla collocazione e sulla paternità del manufatto; 2) violazione degli artt. 1142 e 1158 c.c., sostenendo che la realizzazione del manufatto da parte del Genio Civile escluderebbe il possesso utile all'usucapione in capo al Comune; 3) violazione di norme costituzionali e convenzionali e dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, per mancato rigoroso accertamento dei requisiti dell'usucapione e dell'interversione del possesso; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere considerato le risultanze della consulenza tecnica che avrebbero distinto l'opera dai fondi contesi. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e conforme al minimo costituzionale, che l'indicazione del Comune quale costruttore costituiva un mero lapsus, che la costruzione da parte del Genio Civile non escludeva di per sé il possesso del Comune e che le ulteriori censure tendevano in realtà a ottenere un nuovo esame di merito o a far valere errori di diritto non deducibili in revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello non fosse affetta da motivazione apparente e che l'errore denunciato dai ricorrenti non integrasse un errore di fatto decisivo rilevante ai fini della revocazione. Ha inoltre qualificato come meramente fattuale o di merito la censura fondata sulla costruzione del manufatto da parte del Genio Civile, ha dichiarato inammissibile il motivo che denunciava errori di diritto in sede di revocazione, e ha reputato inammissibile la doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. perché volta solo a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente e non apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della validità della motivazione; non è stata ravvisata alcuna nullità della sentenza.
Richiamato per sostenere che mancasse il possesso utile all'usucapione; la Corte ha escluso che la costruzione del manufatto da parte di un soggetto diverso dal Comune impedisse l'esercizio del possesso da parte di quest'ultimo.
Richiamato quale norma sull'usucapione; la Corte ha confermato che il possesso continuato del bene può condurre all'acquisto a titolo originario.
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti insieme ad altre norme per lamentare l'insufficienza dell'accertamento sull'usucapione; la censura non è stata accolta.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Invocato in relazione alla tutela della proprietà; non ha inciso sull'esito del giudizio.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro di conformità alla CEDU; la doglianza è stata respinta.
Richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non decisivo ai fini della revocazione proposta.
La Corte ha ribadito che in revocazione è deducibile solo l'errore di fatto e non l'errore di diritto.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché non rispettava i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e si risolveva in una critica alla valutazione delle prove.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione deducibile in cassazione, trattandosi di contestazione del merito valutativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato nel disposto sul raddoppio del contributo unificato, quale base normativa del relativo obbligo.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso la decisione resa sulla revocazione, non è consentito trasformare la doglianza in una nuova revisione del merito: le censure devono realmente investire un errore di fatto decisivo e non questioni di diritto o di valutazione probatoria.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta la presenza di un singolo passaggio impreciso o di un lapsus, se dalla lettura complessiva della sentenza emergono chiaramente le ragioni del decidere.
- Ai fini dell'usucapione, la circostanza che l'opera o il manufatto sia stato materialmente realizzato da un soggetto diverso da quello che invoca l'acquisto non esclude, di per sé, che quest'ultimo abbia poi esercitato un potere di fatto idoneo al possesso utile.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduca un effettivo travisamento delle regole legali di giudizio sulla prova; non è invece utilizzabile per contestare la mera ponderazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- In revocazione, l'errore deducibile deve riguardare una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non la pretesa erroneità dell'apprezzamento giuridico o dell'interpretazione del materiale probatorio.
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