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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16075/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (subcommittente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di subappalto per attività di assemblaggio, rasaerba e facchinaggio eseguite presso la sede della società ricorrente. La cooperativa appaltatrice/subappaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo di fatture relative ai servizi resi. La società subcommittente proponeva opposizione deducendo, da un lato, l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali e di legge in materia retributiva e previdenziale verso i lavoratori impiegati, con richiamo all'art. 6 del contratto che prevedeva tali obblighi a pena di risoluzione, e, dall'altro, il proprio diritto di regresso/surrogazione per le somme pagate all'INPS in forza della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c., chiedendone la compensazione con il credito azionato. La Corte d'appello aveva ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento per difetto di pertinenza e buona fede e aveva limitato il regresso a un terzo dell'importo versato, ritenendo solidalmente obbligati tre soggetti. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione di legge: 1) erronea negazione dell'eccezione di inadempimento come contraria a buona fede, sostenendo che essa poteva riguardare anche obbligazioni collaterali del contratto; 2) erronea limitazione del credito di regresso a 1/3, poiché il pagamento all'INPS era stato effettuato per un debito contributivo gravante sul datore di lavoro principale e la ricorrente sosteneva di avere diritto alla surrogazione per l'intero ex art. 1203 n. 3 c.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il verbale ispettivo da cui risultava che CMT era obbligata principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla medesima Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha affermato che la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, nel testo ratione temporis applicabile, ha natura di garanzia a tutela dei lavoratori e non configura una contitolarità del debito contributivo; il soggetto che paga all'INPS in adempimento di tale obbligazione è surrogato per l'intero ex art. 1203 n. 3 c.c., salvo l'ipotesi di insolvenza del coobbligato, nel qual caso opera la ripartizione della perdita ex art. 1299 c.c. Inoltre, le clausole contrattuali che impongono all'appaltatore/subappaltatore il rispetto degli obblighi retributivi e previdenziali devono essere valutate ai fini dell'eccezione di inadempimento, verificando se la prova dell'esatto adempimento sia stata fornita. La sentenza d'appello è stata dunque cassata con rinvio per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento può operare anche rispetto a obbligazioni accessorie e collaterali del rapporto, se l'inadempimento della controparte è rilevante e valutato secondo buona fede.

  • art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti

    La solidarietà prevista dalla norma ha natura di garanzia e tutela dei lavoratori; il debito contributivo resta principale in capo al datore di lavoro, mentre il committente/subcommittente risponde ex lege e, pagando, si surroga per l'intero salvo insolvenza del coobbligato.

  • art. 1676 c.c.

    Richiamato come norma di tutela dei lavoratori nell'ambito dell'appalto, in coordinamento con la disciplina speciale della solidarietà contributiva.

  • art. 1657 c.c.

    Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda

    La disciplina speciale del d.lgs. 276/2003 amplia la tutela rispetto alla norma codicistica, includendo anche i contributi previdenziali e superando il limite del debito del committente verso l'appaltatore.

  • art. 1203, n. 3, c.c.

    Chi paga un debito altrui nei casi previsti dalla legge è surrogato di diritto nel credito per l'intero importo pagato, trattandosi di pagamento eseguito per garanzia e non di debito proprio contitolato.

  • art. 1299 c.c.

    La ripartizione della perdita tra condebitori solidali opera solo in via residuale, in particolare se uno dei coobbligati è insolvente; non limita automaticamente la surrogazione del soggetto che ha pagato per garanzia.

  • art. 1241 c.c.

    Crediti autonomi, non legati da sinallagma, ma liquidi ed esigibili, possono essere opposti in compensazione propria/giudiziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto con il terzo motivo, poi assorbito.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del committente o subcommittente per contributi e retribuzioni nell'appalto ha funzione di garanzia a tutela dei lavoratori e non trasforma il committente in coobbligato principale del debito previdenziale.
  • Chi paga all'ente previdenziale un debito contributivo altrui in forza della solidarietà legale è surrogato di diritto per l'intero ex art. 1203 n. 3 c.c.; la ripartizione interna della perdita tra coobbligati rileva solo in ipotesi di insolvenza di uno di essi.
  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo fondata su un inadempimento contrattuale relativo a obblighi retributivi e previdenziali dell'appaltatore, il giudice deve valutare la prova dell'esatto adempimento anche delle obbligazioni accessorie previste dal contratto e dalla legge.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non è limitata alle sole prestazioni principali del sinallagma, ma può investire anche obblighi accessori o collaterali, purché l'eccezione non sia contraria a buona fede.
  • Crediti autonomi e liquidi derivanti, da un lato, dal corrispettivo dell'appalto e, dall'altro, dal regresso/surrogazione per pagamento di contributi, possono essere compensati quando siano entrambi liquidi ed esigibili, pur non essendo legati da sinallagma.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoCompensazioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaCompensatio lucri cum damno

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