Cassazione Penale, Sentenza n. 20504/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bartolotta, legale rappresentante dell'impresa individuale "Falegno", era stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (gestione non autorizzata di rifiuti speciali: omissione dello smaltimento di trucioli di legno, barattoli di collanti, vernici e diluenti, in periodo dal 24/10/2016 al 04/09/2021). In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo: omissione del Tribunale nel pronunciarsi sulla istanza difensiva di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), lamentando carenza motivazionale e nullità della sentenza. Ha inoltre sostenuto che la riforma dell'art. 131-bis (d.lgs. n. 150/2022) sia sostanziale e favorevole e debba applicarsi retroattivamente ai fatti. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata era stata depositata il 21/04/2025; l'avviso ex art. 548, comma 2, c.p.p. era stato comunicato il 30/10/2025 all'avvocato e il 04/11/2025 a Bartolotta; il ricorso è stato inoltrato il 05/01/2026, risultando presentato dopo il termine previsto (scaduto il 03/01/2026). Per tali ragioni la Corte non ha esaminato il merito (compresa la questione relativa all'art. 131-bis). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, €3.000 alla Cassa delle ammende, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge n. 103/2017 di aumentare la sanzione prevista in caso di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
Norma che punisce la gestione non autorizzata di rifiuti speciali; è la fattispecie di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile dal Tribunale.
Prevista come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa aveva chiesto la sua applicazione (anche nella versione modificata dal d.lgs. n. 150/2022), ma la Corte non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Ha riformulato l'art. 131-bis; il ricorrente ha dedotto che la nuova disciplina abbia natura sostanziale e sia più favorevole, invocando la retroattività per favor rei, ma la questione non è stata decisa per il vizio procedurale.
Principio del favor rei richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione retroattiva della norma più favorevole (argomentazione non valutata nel merito dalla Corte).
Norma relativa all'avviso di deposito della sentenza; i termini di impugnazione decorrono in relazione a tale comunicazione e sono stati determinanti nel conteggio del termine per la cassazione.
art. 585 c.p.p., comma 1 lett. c) e comma 1-bis
Determinano il termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso sia stato depositato oltre il termine previsto da queste disposizioni combinate.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di valutazione della buona o mala fede del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto assente colpa rilevante e ciò ha influenzato la decisione sulla misura della sanzione.
art. 616 cod. proc. pen. e art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Previsioni utilizzate per quantificare e aumentare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato un aumento equitativo di €3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La tempestività dell'impugnazione è imprescindibile: il mancato rispetto del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'inammissibilità senza verifica del merito.
- Il calcolo dei termini processuali va effettuato con attenzione alle date di deposito e di comunicazione ex art. 548 c.p.p.; giorni di scadenza che ricadono nel fine settimana o festivi possono incidere sul termine finale.
- Se una parte chiede l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis), il giudice deve pronunciarsi sul punto quando il ricorso è ammissibile; tuttavia, un vizio procedurale grave (come la tardività) impedisce la valutazione del merito.
- Le riforme che modificano norme sostanziali possono essere invocate per effetto del principio del favor rei, ma la loro applicazione retroattiva sarà valutata solo se il giudice può entrare nel merito del caso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa non grave del ricorrente, la Corte può comunque irrogare sanzioni pecuniarie (anche aumentate per legge) e l'addebito delle spese processuali; è opportuno valutare tempestivamente eventuali rimedi procedurali per evitare sanzioni.
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