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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41499/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo: (1) violazione dell'art. 291 c.1 c.p.p. perché la misura sarebbe stata disposta per un fatto diverso rispetto all'imputazione (detenzione per spaccio vs trasformazione in crack e vendita); (2) omessa autonoma motivazione del Tribunale del riesame rispetto all'ordinanza genetica (art. 292 c.2 lett. b) c.p.p.), con valutazioni assorbenti della polizia giudiziaria e manchevolezza di prove concernenti identità e materiale sequestrato; (3) errata applicazione degli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990 e indebita ricostruzione di un'attività concorsuale tra i vari indagati (mancanza di collegamento tra le partite di stupefacente e neutralità probatoria di alcuni rinvenimenti); (4) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sproporzione della custodia in carcere rispetto ad alternative meno afflittive. Sono stati poi depositati motivi nuovi contestando violazioni procedurali (artt. 125, 192, 309 c.9 c.p.p.), profili CEDU (artt. 5 e 6) e l'inosservanza dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'insussistenza di specifici elementi indiziari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i motivi proposti non rientrano tra quelli consentiti dalla legge o sono manifestamente infondati; non sussisteva violazione del principio della contestazione cautelare in quanto la conversione della cocaina in crack è stata ritenuta compresa nella fattispecie contestata; il Tribunale del riesame non doveva fornire una motivazione autonoma se la misura non era stata adottata inaudita altera parte e, comunque, le censure relative alla valutazione degli indizi costituiscono una richiesta di rinnovato esame del fatto, non sterilmente valutabile in Cassazione; la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base di attività di monitoraggio, andirivieni di clienti, perquisizioni (laboratorio e deposito), rinvenimento di reagenti, materiali di confezionamento e ingenti quantitativi di sostanza; la custodia in carcere è stata ritenuta proporzionata per la concretezza del pericolo di recidiva e la professionalità della condotta. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1, cod. proc. pen.

    Contestata come violata perché il ricorrente sosteneva che la misura riguardasse un fatto diverso; la Corte ha ritenuto che la trasformazione in crack rientrasse nella contestazione originaria, escludendo la violazione.

  • art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'autonoma motivazione del giudice di riesame: la Corte ricorda che l'obbligo di autonoma motivazione riguarda soltanto le misure emesse inaudita altera parte; qui la misura è stata adottata dopo interrogatorio e il Tribunale non era tenuto a una duplicazione motivazionale.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferito alla partecipazione in concorso. La Corte ha ritenuto che la ricostruzione di una gestione concorsuale fosse supportata da gravi indizi (andirivieni, deposito e laboratorio, materiale omogeneo di confezionamento).

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 4)

    Norme sullo stupefacente; la Corte ha valutato che gli elementi fattuali raccolti configurano reati di detenzione e detenzione ai fini di spaccio e la trasformazione in crack come parte dell'attività illecita contestata.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Rilevato nella contestazione; la Corte ha considerato pertinenti gli elementi indiziari relativi all'attività di produzione e cessione di stupefacenti.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal difensore per sostenere l'insussistenza dei presupposti per la misura cautelare; la Corte ha ritenuto però che i gravi indizi e le esigenze cautelari fossero adeguatamente motivati dal giudice di merito.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamo normativo sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del pericolo concreto di recidiva e l'adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile.

  • artt. 5 e 6 CEDU

    Censurati dal difensore (diritto alla libertà e equo processo); la Corte non ha ravvisato violazioni richiamabili in termini tali da rendere ammissibile o fondata la doglianza in Cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per giustificare la misura equitativa della ammenda alla cassa delle ammende, in assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito chiedere la rivalutazione dei fatti o degli indizi: le censure che si risolvono in una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili.
  • La discrepanza tra fatto contestato e fatto per cui viene applicata la misura cautelare deve essere dimostrata come sostanziale; se la condotta contestata include elementi (es. trasformazione in crack) coerenti con l'imputazione originaria, la doglianza fallisce.
  • L'obbligo di autonoma motivazione del giudice del riesame (rispetto all'ordinanza genetica) sussiste solo quando la misura sia stata adottata inaudita altera parte; se la misura è stata decisa dopo confronto e interrogatorio, il riesame può fare riferimento alla motivazione originaria.
  • Per contestare l'idoneità degli indizi a fondare la misura cautelare in sede di legittimità è necessario denunciare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; semplici contrapposizioni interpretative sono inammissibili.
  • I motivi nuovi di cassazione sono di norma inammissibili se non sollevati davanti al giudice del merito, salvo specifiche eccezioni; è quindi fondamentale sollevare in tempo utile le doglianze processuali rilevanti.
  • Nelle doglianze su esigenze cautelari occorre puntare su errori giuridici o contraddizioni manifeste nella motivazione del giudice di merito per rendere ammissibile il ricorso; altrimenti la sfera della valutazione resta al giudice di merito.
  • Prassi difensiva consigliata: concentrare i ricorsi in cassazione su vizi di legge, carenze formali/di motivazione ben circostanziate o violazioni procedurali dimostrabili, evitando argomentazioni che chiedono soltanto una diversa valutazione dei fatti.

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