Cassazione Civile, Ordinanza n. 26647/2022 del 09/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una società poi fallita, di un avviso impositivo avente ad oggetto il contributo di bonifica per l'anno 2013, pari a euro 55.254,85. I giudici di merito hanno accolto il ricorso della contribuente e la decisione è stata confermata in appello. Il consorzio di bonifica ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo quattro censure: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe posto a base del rigetto dell'appello una questione rilevata d'ufficio, ossia l'asserita inefficacia del piano di classifica adottato sotto la vigenza della legge regionale Campania n. 23/1985, poi abrogata; (2) violazione della normativa regionale e dell'art. 864 c.c., sostenendo che l'abrogazione della legge che aveva consentito l'adozione del piano generale di bonifica e del piano di classifica non comporta la caducazione degli atti amministrativi già validamente adottati, i quali restano efficaci sino alla sostituzione con un nuovo piano; (3) violazione delle norme sul contributo consortile e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che l'esistenza del beneficio fondiario si presume per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e che la quantificazione del beneficio mediante piano di classifica è legittima; (4) violazione delle norme sul contributo consortile, dell'art. 2697 c.c. e omesso esame, perché la contribuente non avrebbe contestato specificamente la legittimità del piano di classifica né provato l'insussistenza del beneficio. Le ultime due doglianze erano formulate in via subordinata.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il piano di classifica adottato in base alla disciplina previgente non sia travolto dall'abrogazione della legge regionale che lo aveva legittimato, poiché la nuova disciplina non prevedeva l'inefficacia automatica dei piani preesistenti e, in ogni caso, piano generale di bonifica e piano di classifica sono strumenti diversi, non sovrapponibili. L'accoglimento del secondo motivo ha comportato l'assorbimento del primo; le ulteriori censure sono rimaste assorbite perché subordinate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, poiché la CTR dovrà riesaminare i motivi di appello non esaminati alla luce del principio sulla perdurante efficacia del piano di classifica e sulla ripartizione dell'onere probatorio in materia di contributi consortili.
Norme richiamate
le censure sono state incardinate come violazioni di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.
invocato per sostenere il vizio di ultrapetizione o extrapetizione derivante dalla rilevazione d'ufficio dell'inefficacia del piano di classifica.
richiamato per contestare la possibilità di porre a base della decisione questioni rilevabili d'ufficio nel processo tributario.
art. 22 l. Regione Campania n. 23/1985
richiamato quale base normativa previgente che aveva legittimato l'adozione degli atti consortili.
artt. 12 e 17 l. Regione Campania n. 4/2003
esaminati dalla Corte per distinguere la disciplina del piano generale di bonifica da quella del piano di classifica e per escludere che la nuova legge travolgesse automaticamente i piani precedenti.
art. 36, comma 3, statuto consortile
richiamato dal ricorrente per sostenere che il piano di classifica resta efficace fino alla sua sostituzione con uno nuovo.
richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione e permanenza degli atti di bonifica.
artt. 3, comma 4, 11, commi 1 e 3, r.d. n. 215/1933
richiamati per affermare la presunzione del beneficio fondiario in relazione all'inclusione nel perimetro di contribuenza e alla ripartizione della contribuenza.
richiamato in relazione al presupposto del contributo consortile e al beneficio fondiario.
artt. 10 e 11 r.d. n. 215/1933
richiamati quale disciplina dei contributi di bonifica e del relativo presupposto impositivo.
art. 12 l. Regione Campania n. 4/2003
considerato dalla Corte come norma dedicata al piano di classifica, distinta da quella sul piano generale di bonifica.
richiamato sul riparto dell'onere della prova in ordine all'insussistenza del beneficio da parte del contribuente.
art. 6, ultimo comma, l. Regione Campania n. 4/2003
"il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica"
la Corte osserva che la norma riguarda il piano generale di bonifica e non il piano di classifica, che è strumento diverso e autonomo.
art. 2, comma 3, l. Regione Campania n. 29/2012
"Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti"
richiamata come conferma della perdurante applicabilità delle disposizioni previgenti ai rapporti sorti nel loro vigore.
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, il contributo consortile ha natura tributaria e presuppone non una corrispettività sinallagmatica, ma l'esistenza di un beneficio fondiario concreto, diretto e immediato per gli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica.
- Quando esiste un piano di classifica approvato dall'autorità competente, il consorzio è esonerato dalla prova del beneficio specifico per ciascun immobile; grava invece sul contribuente l'onere di contestare specificamente il beneficio e di provare, anche per presunzioni, l'assenza di qualsivoglia vantaggio diretto e specifico.
- Il piano generale di bonifica e il piano di classifica sono strumenti diversi: il primo attiene alla programmazione degli interventi, il secondo alla quantificazione della contribuenza; pertanto la disciplina normativa riferita al piano generale non si estende automaticamente al piano di classifica.
- L'abrogazione della legge che aveva legittimato l'adozione di un piano di classifica non comporta, di per sé, la caducazione degli atti già validamente adottati, in mancanza di una previsione espressa di travolgimento o di incompatibilità sostanziale con la nuova disciplina.
- Nel processo tributario, il contribuente che contesti un contributo consortile deve formulare contestazioni specifiche e chiedere i mezzi di prova necessari; una contestazione generica non è sufficiente a superare la presunzione derivante dal piano di classifica approvato.
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