Sentenza del 31/05/2016 n. 11334 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Istanza di definizione agevolata ex l. n. 289 del 2002 - Successiva liquidazione dell'imposta ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di € 19.747,04, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per interessi e sanzioni dovuti per il tardivo versamento degli acconti IRPEG e IRAP relativi al 1999. La società sosteneva che la cartella fosse preclusa dal condono tombale richiesto ai sensi dell’art. 9 della l. n. 289/2002 per gli anni 1997-2001. L’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, che il condono tombale non copriva gli importi derivanti dal controllo automatizzato e dai tardivi versamenti, definibili soltanto mediante la procedura dell’art. 9-bis, non attivata per il 1999. Con il secondo motivo ha denunciato ultrapetizione: la CTR aveva dichiarato illegittima la cartella anche per asserite violazioni delle regole sulle sanzioni e per l’omessa indicazione del responsabile, benché la contribuente non avesse sollevato tali contestazioni nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha stabilito che il condono automatico ex art. 9, comma 9, della l. n. 289/2002 lascia salvi gli effetti della liquidazione ex art. 36-bis e non elimina gli interessi e le sanzioni collegati al ritardato pagamento di acconti dovuti sulla base della dichiarazione; per condonare tali importi la società avrebbe dovuto utilizzare l’art. 9-bis, procedura che non aveva attivato. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva esaminato d’ufficio questioni estranee al tema del contendere, non dedotte dalla contribuente e implicanti anche profili fattuali, incorrendo così nel vizio denunciato. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società: la cartella resta quindi efficace. Spese dei due gradi di merito compensate; la contribuente è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in € 2.700, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 9, commi 1 e 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, la definizione automatica per gli anni pregressi (di cui al comma 1) rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, facendo, tuttavia, salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36- bis; ne consegue che la detta definizione non può incidere sulla liquidazione ex art 36-bis e su quanto ad essa causalmente collegato (interessi - di per sè stessi di natura accessoria - e sanzioni, riferite al ritardato pagamento di un acconto che la contribuente doveva eseguire sulla base della sua stessa dichiarazione).
La definizione automatica riguarda la liquidazione delle imposte dichiarate, ma lascia impregiudicati gli effetti dei controlli ex art. 36-bis. Restano quindi dovuti gli interessi e le sanzioni connessi al tardivo pagamento di acconti risultanti dalla dichiarazione.
Art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289
da tanto discende che se la contribuente intendeva condonare siffatte sanzioni ed interessi (oggetto della cartella impugnata), doveva avvalersi della procedura di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis pacificamente non attivata nella fattispecie
Gli interessi e le sanzioni per omessi o tardivi versamenti dovevano essere definiti mediante la procedura specifica dell’art. 9-bis; la mera adesione al condono tombale ex art. 9 non era sufficiente.
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, la definizione automatica per gli anni pregressi (di cui al comma 1) rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, facendo, tuttavia, salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36- bis; ne consegue che la detta definizione non può incidere sulla liquidazione ex art 36-bis e su quanto ad essa causalmente collegato (interessi - di per sè stessi di natura accessoria - e sanzioni, riferite al ritardato pagamento di un acconto che la contribuente doveva eseguire sulla base della sua stessa dichiarazione).
La liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, compresi gli importi accessori causalmente collegati al ritardo nel versamento, conserva efficacia nonostante la definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge sul condono.
Art. 112 del codice di procedura civile
Trattandosi di questioni implicanti anche aspetti fattuali estranei al tema del contendere non può dubitarsi che la loro trattazione da parte del giudice di appello incorra nel vizio denunciato.
Il giudice non può fondare la decisione su questioni non introdotte dalle parti e estranee al tema del contendere; la loro trattazione, soprattutto se richiede valutazioni fattuali, integra il vizio di ultrapetizione.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile
La disposizione è richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge per il primo motivo e violazione dell’art. 112 c.p.c. per il secondo. La Corte ha ritenuto fondati entrambi.
Art. 384 del codice di procedura civile
Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Il condono automatico ex art. 9 della l. n. 289/2002 non cancella gli effetti della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, né gli interessi e le sanzioni derivanti dal tardivo pagamento di importi dovuti in base alla dichiarazione.
- Per definire agevolmente sanzioni e interessi relativi a omessi o tardivi versamenti occorre verificare e utilizzare la procedura specifica prevista dall’art. 9-bis; non basta aver aderito al condono tombale.
- Il giudice deve restare entro le domande e le contestazioni formulate dalle parti. Non può annullare un atto sulla base di vizi non dedotti, in particolare quando la loro valutazione richieda accertamenti fattuali.
- Se la Cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari nuovi accertamenti, può decidere direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario; la vittoria del ricorrente in Cassazione può quindi tradursi nella conferma dell’atto tributario impugnato.
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