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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (destinatario)

La controversia

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di autotrasporto per il pagamento del corrispettivo di un trasporto di merce da Rozzano alla Sicilia. La società destinataria della merce propose opposizione sostenendo che il rapporto di trasporto intercorresse non con la società ricorrente, ma con un diverso soggetto, indicato come committente/contraente del servizio, e che la ricorrente fosse solo una subappaltatrice incaricata materialmente della consegna. Il giudice di pace accolse l’opposizione e il tribunale confermò, rilevando che non era stata provata l’esistenza di un valido subcontratto in base al quale la ricorrente potesse chiedere il pagamento alla destinataria; aggiunse anche che la destinataria aveva comunque pagato il corrispettivo al soggetto con cui risultava contrattualmente legata. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1689 e 1692 c.c., sostenendo che l’accettazione della merce da parte del destinatario integrasse ratifica del trasporto e comportasse l’obbligo di pagamento in favore del vettore materiale, secondo lo schema del contratto a favore di terzo; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando che il tribunale avesse erroneamente escluso la prova del subcontratto, nonostante le deposizioni testimoniali ne dimostrassero l’esistenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la ricorrente poteva pretendere il corrispettivo solo allegando e provando un titolo idoneo, ma non era parte del contratto di trasporto e non aveva dimostrato, con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, l’esistenza di un subcontratto che la legittimasse a richiedere il pagamento alla destinataria. Ha inoltre rilevato che la questione del titolo tardivamente allegato era stata ritenuta inammissibile dal giudice di merito e tale ratio non era stata specificamente censurata. Quanto al richiamo al contratto a favore di terzo, la Corte lo ha reputato non pertinente: l’accettazione della merce da parte del destinatario vale ad aderire alla stipulazione a suo favore tra le parti del contratto di trasporto, ma non estende effetti a un soggetto estraneo al rapporto. Conseguentemente, la destinataria aveva correttamente pagato al proprio contraente e la ricorrente non poteva pretendere il corrispettivo da essa. La ricorrente è stata anche condannata alle spese di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1689 c.c.

    La disposizione è stata evocata dalla ricorrente per sostenere che l’accettazione della merce da parte del destinatario integri l’adesione alla stipulazione del trasporto a suo favore; la Corte ha però chiarito che tale meccanismo opera solo tra le parti del contratto e non legittima un soggetto estraneo a pretendere il pagamento.

  • art. 1692 c.c.

    È stato richiamato insieme all’art. 1689 c.c. per fondare l’obbligo del destinatario di pagare il corrispettivo; la Corte ne ha escluso la pertinenza rispetto alla posizione della ricorrente, che non era parte del contratto di trasporto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata infondata perché il giudice di merito aveva effettuato un accertamento in fatto sulla mancanza di prova del subcontratto, non censurabile in cassazione mediante mera diversa lettura delle testimonianze.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito nell’ordinamento il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Chi pretende il pagamento del corrispettivo deve allegare e provare un titolo giuridico idoneo che lo legittimi verso il soggetto convenuto; la mera esecuzione materiale della prestazione non basta, se non si è parte del rapporto contrattuale o di un valido subrapporto.
  • L’accettazione della prestazione da parte del destinatario, nel contratto di trasporto, rileva come adesione alla stipulazione a favore di terzo tra i soggetti del rapporto, ma non produce automaticamente effetti a favore di un terzo estraneo al contratto.
  • In cassazione non è sindacabile la valutazione di merito che escluda, con motivazione adeguata, la prova dell’esistenza di un subcontratto; non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove testimoniali.
  • Se una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata non viene specificamente censurata, essa è sufficiente da sola a sorreggere il rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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