Cassazione Civile, Ordinanza n. 18679/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Il proprietario di una pizzeria aveva chiesto al Comune l'autorizzazione a occupare una parte di suolo pubblico per l'attività commerciale. Dopo una vicenda amministrativa e un ricorso al TAR favorevole, la concessione fu negata dalla Giunta comunale. Il ricorrente sospettò che il diniego fosse stato influenzato da una assessora comunale, che avrebbe avuto un interesse contrario alla concessione perché residente vicino al locale e perché la famiglia gestiva un bar che beneficiava anch'esso dell'occupazione di suolo pubblico. La donna fu denunciata, condannata in primo grado per abuso d'ufficio, poi il reato fu dichiarato prescritto in appello; in Cassazione la sentenza fu annullata agli effetti civili per carenza di motivazione sull'elemento soggettivo e rinviata al giudice civile. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha escluso il dolo richiesto per l'abuso d'ufficio, ritenendo decisivo che la delibera di diniego fosse stata adottata all'unanimità dagli altri assessori e che quindi il voto della convenuta fosse irrilevante; ha quindi rigettato la domanda risarcitoria e condannato il ricorrente alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della condanna penale. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 183, 184 e 359 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto svolgere una nuova istruttoria autonoma per accertare l'elemento soggettivo; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2043 c.c., sostenendo che l'esclusione del reato non escludeva automaticamente un danno ingiusto risarcibile e che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un danno anche a prescindere dalla rilevanza penale della condotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio aveva correttamente deciso sulla base degli elementi già acquisiti nel processo penale, motivando l'insussistenza del dolo senza necessità di nuova istruttoria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la domanda, proposta come azione risarcitoria da reato e poi trasferita in sede civile, era limitata al danno conseguente alla condotta penalmente rilevante contestata; non era quindi possibile estenderla a un danno derivante da un comportamento diverso, peraltro non adeguatamente individuato dal ricorrente. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
Richiamati dal ricorrente per sostenere la necessità di una nuova istruttoria in sede di rinvio; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio potesse invece decidere utilizzando gli elementi già acquisiti nel processo penale, senza violare tali norme.
La Corte ha escluso che, nel caso concreto, la domanda potesse essere ampliata a un danno diverso da quello derivante dal fatto-reato contestato; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava una diversa condotta causalmente lesiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto e nella misura dovuta.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per difetto di motivazione sull'elemento soggettivo, il giudice può fondare la decisione sugli elementi probatori già acquisiti nel procedimento precedente, se li valuta e li motiva in modo coerente con il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, senza necessità automatica di rinnovare l'istruttoria.
- Quando l'azione civile è proposta come domanda di risarcimento del danno da reato, il thema decidendum resta circoscritto al pregiudizio causalmente derivante dalla specifica condotta illecita dedotta; non è consentito trasformare la domanda in una richiesta di risarcimento per un fatto diverso e non allegato in modo puntuale.
- La censura per violazione dell'art. 2043 c.c. è inammissibile se non individua in modo concreto una distinta condotta illecita, diversa da quella originariamente contestata, idonea a fondare autonomamente il nesso causale con il danno allegato.
- In sede di rinvio, la valutazione sull'elemento soggettivo dell'illecito deve essere ancorata agli atti e alle prove già disponibili, con motivazione sul peso attribuito agli elementi acquisiti; la sola esistenza di una precedente condanna penale non impone di per sé un nuovo accertamento istruttorio.
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