Cassazione Civile, Ordinanza n. 06668/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un professionista, iscritto all’albo dei periti industriali e titolare di uno studio di consulenza, otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi e rimborso spese per attività svolte per molti anni in favore di una ditta individuale, consistenti in consulenza aziendale, tenuta dei registri contabili, elaborazione dati, predisposizione di riepiloghi e dichiarazioni fiscali, oltre ad alcuni adempimenti relativi al personale dipendente indicati nel contratto scritto del 2006. Il destinatario del decreto proponeva opposizione sostenendo: nullità del contratto perché le prestazioni sarebbero state riservate a soggetti iscritti a specifici albi professionali; avvenuto pagamento in contanti delle somme dovute; prescrizione presuntiva triennale dei crediti maturati prima dell’incarico scritto del 2.1.2006; errata imputazione dei pagamenti complessivamente ricevuti dal professionista per € 13.300,00; domanda riconvenzionale di restituzione di quanto versato indebitamente. In appello il professionista otteneva la riforma integrale della decisione di primo grado: la Corte territoriale riteneva che le prestazioni effettivamente svolte non fossero attività riservate e che il contratto fosse valido, ma dichiarava assorbiti i restanti motivi del debitore, compresa l’eccezione di prescrizione presuntiva. In cassazione il debitore deduceva, con il primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di prescrizione presuntiva riproposta in appello; con il secondo motivo, omesso esame del fatto relativo all’imputazione del pagamento di € 13.300,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse dichiarato illogicamente "assorbita" l’eccezione di prescrizione presuntiva senza realmente esaminarla, con conseguente vizio di omessa pronuncia rilevante ex art. 112 c.p.c. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la dedotta imputazione dei pagamenti non integra un "fatto storico" omesso, ma una questione di qualificazione giuridica e applicazione dell’art. 1193 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà decidere sull’eccezione di prescrizione presuntiva e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente riproposte; l’assorbimento è censurabile quando si risolve, in concreto, in una mancata decisione su una questione decisiva senza motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il primo motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, è stato ricondotto a un error in procedendo per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non di una questione giuridica o di un’operazione di imputazione dei pagamenti.
L’imputazione del pagamento spetta anzitutto al debitore al momento dell’adempimento; in mancanza, opera l’imputazione legale giudiziale secondo i criteri normativi.
È stata evocata l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale dei compensi professionali relativi al periodo anteriore al conferimento formale dell’incarico.
Richiamato nel definire il fatto storico rilevante ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamata in relazione alle attività di adempimenti di lavoro, previdenza e assistenza sociale, ritenute riservate ai consulenti del lavoro.
D.P.R. n. 1067/1953
Richiamato insieme al D.P.R. n. 1068/1953 per l’individuazione delle attività riservate ai dottori commercialisti e ragionieri.
D.P.R. n. 1068/1953
Richiamato insieme al D.P.R. n. 1067/1953 per l’individuazione delle attività riservate ai dottori commercialisti e ragionieri.
Richiamato per la disciplina dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sezione B.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste anche quando il giudice d’appello qualifichi come "assorbita" un’eccezione o un motivo che, per la sua autonomia e decisività, richiedeva invece una specifica statuizione; in tale ipotesi l’assorbimento si traduce in un rigetto implicito privo di motivazione e censurabile in cassazione.
- L’assorbimento è corretto solo quando la decisione su una questione rende davvero superfluo l’esame delle altre; se invece la questione assorbita resta logicamente e giuridicamente necessaria, il giudice deve pronunciarsi espressamente.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la diversa valutazione giuridica di un pagamento o la sua imputazione ai sensi dell’art. 1193 c.c.
- L’imputazione del pagamento è anzitutto un atto del debitore da compiersi al momento del versamento; solo in mancanza interviene l’imputazione legale o giudiziale secondo i criteri dell’art. 1193 c.c.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su prestazioni professionali, la validità del rapporto e il diritto al compenso vanno distinti da eventuali eccezioni estintive, come la prescrizione presuntiva, che devono essere esaminate autonomamente se ritualmente riproposte.
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