Cassazione Civile, Ordinanza n. 15225/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurati)
La controversia
La controversia nasce dalla stipulazione di polizze vita tramite l'agente di una compagnia assicurativa, con pagamento dei premi mediante assegni consegnati personalmente all'agente presso i locali dell'agenzia. In seguito è emerso che l'agente aveva trattenuto gli importi senza riversarli alla compagnia, la quale aveva sostenuto di non aver mai considerato conclusi i contratti e aveva revocato il mandato solo dopo varie segnalazioni. Gli assicurati hanno chiesto il risarcimento dei danni, invocando in via principale la responsabilità extracontrattuale del preponente per fatto del preposto ex art. 2049 c.c. e, in subordine, la responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che le irregolarità nei pagamenti e nella documentazione escludessero l'affidamento incolpevole dei clienti e interrompessero il nesso di occasionalità. Nel ricorso per cassazione la singola ricorrente ha dedotto, tra l'altro, nullità della sentenza per asserita partecipazione di un giudice onorario, omesso esame di fatti e documenti, violazione dell'art. 2049 c.c. per errata esclusione del nesso di occasionalità e violazione dell'art. 1228 c.c.; gli altri ricorrenti hanno a loro volta censurato l'erronea applicazione degli artt. 2049 e 1228 c.c. e, per alcuni, hanno prospettato anche la natura finanziaria delle polizze e l'applicazione dell'art. 31 TUF. La compagnia ha proposto ricorso incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi principali nella parte in cui censuravano l'erronea applicazione dell'art. 2049 c.c. e, per alcuni ricorrenti, anche l'omesso esame di fatti rilevanti; ha ritenuto inammissibile la doglianza che introduceva per la prima volta in cassazione la diversa natura finanziaria delle polizze e la conseguente applicazione dell'art. 31 TUF; ha dichiarato assorbite le censure sulla prova testimoniale e sulla responsabilità ex art. 1228 c.c. Il ricorso incidentale della compagnia sulle spese è stato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio a un diverso giudice di merito, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce del principio secondo cui il nesso di occasionalità tra agente e preponente è escluso solo da una condotta agevolatrice anomala del danneggiato, connotata da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole dell'agente, e non da mere irregolarità formali dei pagamenti.
Norme richiamate
La responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto sussiste quando l'agente operi nell'ambito del rapporto di agenzia; il nesso di occasionalità è escluso solo da una condotta anomala del danneggiato che abbia agevolato la frode o vi abbia consapevolmente aderito.
La responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari è stata dedotta in via alternativa, ma la questione è rimasta assorbita dall'accertamento del rapporto di occasionalità ai fini dell'art. 2049 c.c.
Richiamato dal ricorso per la censura sulla composizione del collegio e sulla partecipazione del giudice onorario.
Richiamato dal ricorso per la censura sulla composizione del collegio e sulla partecipazione del giudice onorario.
Richiamato per lamentare la mancata ammissione delle prove.
Richiamato per lamentare la mancata ammissione delle prove.
Richiamato per lamentare la mancata ammissione della prova testimoniale.
Invocata per sostenere l'illegittimità della redazione della sentenza da parte di un giudice ausiliario; la censura è stata respinta in base alla giurisprudenza costituzionale.
Richiamato per sostenere la natura finanziaria delle polizze e l'operatività della responsabilità prevista per i promotori; la questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
Massime di principio
- In tema di responsabilità del preponente per il fatto illecito dell'agente, il nesso di occasionalità necessaria non viene meno per la sola presenza di irregolarità formali nella modalità di pagamento o nella documentazione contrattuale; occorre una condotta del danneggiato connotata da anomalia sostanziale, idonea ad agevolare la frode.
- L'esclusione della responsabilità ex art. 2049 c.c. richiede che la condotta del cliente integri collusione con l'agente oppure consapevole acquiescenza alla violazione delle regole d'ufficio; in difetto, il preponente può rispondere del fatto illecito commesso dall'agente nell'ambito dell'attività affidatagli.
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile come mero vizio di motivazione la censura che, in realtà, investe la valutazione di rilevanza e ammissibilità delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Una nuova qualificazione del rapporto contrattuale che presupponga un diverso fatto costitutivo, come la natura finanziaria anziché assicurativa di una polizza, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Quando la decisione impugnata è cassata per un errore di diritto o per omesso esame di fatti decisivi, restano assorbite le censure sulle statuizioni accessorie, comprese quelle relative alle spese di lite.
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