Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia trae origine da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito contro un debitore fideiussore e contro la società nella quale il debitore aveva conferito alcuni immobili con atti del 20 luglio e dell’8 agosto 2012. La banca sosteneva che tali atti avessero diminuito la garanzia patrimoniale generica del debitore e fossero stati compiuti con consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori; nel processo è poi intervenuta una società cessionaria in blocco del credito originario, che ha prodotto in appello la documentazione della cessione. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte d’appello ritenuto tempestiva l’integrazione documentale sulla cessione del credito in appello; 2) violazione degli artt. 58 TUB e 111 c.p.c., sostenendo che l’avviso in Gazzetta Ufficiale non bastasse a provare la titolarità del singolo credito azionato; 3) violazione degli artt. 2729 e 2901 c.c., contestando l’uso di presunzioni per affermare la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo conferitario e chiedendo, in sostanza, un diverso apprezzamento delle risultanze di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della documentazione relativa alla cessione del credito, poiché la cessionaria era intervenuta nel processo in un momento processuale in cui poteva ancora difendere la propria legittimazione e la contestazione della titolarità era stata formulata solo tardivamente. Ha inoltre chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ex art. 58 TUB non esonera il cessionario dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito specifico nell’operazione, ma nel caso concreto tale onere risultava assolto dalla documentazione prodotta. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito sulla prova presuntiva della scientia damni, attività non consentita in cassazione; ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ravvisato i presupposti dell’azione revocatoria.
Norme richiamate
Per l’azione revocatoria, quando l’atto dispositivo del fideiussore è successivo al sorgere del credito garantito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori; la prova può essere raggiunta anche per presunzioni.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se il ragionamento presuntivo è illogico o giuridicamente scorretto.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ha funzione sostitutiva della notificazione al debitore, ma non basta da sola a dimostrare la titolarità del singolo credito se questa è contestata; occorre provare l’inclusione del credito nell’operazione.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel processo e prendere la causa nello stato in cui si trova, potendo produrre la documentazione necessaria a provare la propria legittimazione quando questa sia contestata.
Nel caso concreto non è stata ravvisata preclusione alla produzione documentale in appello, trattandosi di documenti funzionali a provare la legittimazione del cessionario intervenuto nel giudizio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme violate e illustrare in modo intelligibile il contrasto tra la sentenza impugnata e il precetto normativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale denunciato sul regime delle prove e delle preclusioni è stato esaminato alla luce del complessivo sviluppo del processo e delle contestazioni effettivamente svolte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro del contributo unificato cui si applica il meccanismo del raddoppio in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce o resiste come cessionario di un credito in blocco ex art. 58 TUB deve provare, se contestato, che lo specifico credito controverso rientra nell’operazione di cessione; l’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sempre sufficiente da solo, ma può esserlo se contiene indicazioni abbastanza precise da consentire l’individuazione del credito.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel processo e produrre la documentazione necessaria a dimostrare la propria legittimazione, anche in un momento successivo, purché la produzione avvenga alla prima difesa utile rispetto alla contestazione e prima che operino preclusioni incompatibili con il contraddittorio.
- Nell’azione revocatoria ordinaria, quando l’atto dispositivo del fideiussore è posteriore al sorgere del credito garantito, la prova richiesta riguarda la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori da parte del disponente e può essere fornita anche mediante presunzioni.
- La censura di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il ricorrente spiega in modo puntuale perché il ragionamento presuntivo del giudice di merito non rispetti i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti.
- In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove e degli indizi già apprezzati dal giudice territoriale.
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