Cassazione Civile, Ordinanza n. 16171/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti a tempo indeterminato di una società di telecomunicazioni hanno agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della riduzione dei loro superminimi individuali assorbibili, operata dalla datrice a decorrere da gennaio 2018 in compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari e con l’Elemento Retributivo Separato (ERS) introdotto dall’accordo collettivo del 23.11.2017 per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. I giudici di merito hanno ritenuto che il superminimo non fosse assorbibile in relazione a quell’ERS e che la condotta aziendale integrasse un uso aziendale consolidato di non assorbimento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei principi sull’assorbimento dei superminimi e sull’uso aziendale, nonché degli artt. 1362, 2078 e 2697 c.c., sostenendo che mancassero una volontà negoziale o un comportamento concludente idonei a escludere l’assorbimento; 2) violazione degli artt. 1373 e 2078 c.c. e dei principi sulla disdettabilità dell’uso aziendale, affermando che l’uso poteva essere superato dal rinnovo collettivo e che la società aveva legittimamente receduto dall’assetto preesistente; 3) violazione del CCNL 23.11.2017, dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando la sussistenza dell’uso aziendale e sostenendo che per impedire l’assorbimento sarebbe stato necessario un accordo novativo espresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando che l’uso aziendale non richiede un elemento volontaristico ma la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro; che tale uso può essere modificato o cessato, in linea di principio, ma solo mediante una disdetta univoca, formalizzata e giustificata da un sopravvenuto mutamento delle circostanze, nel rispetto di buona fede e correttezza; che, nel caso concreto, la società non aveva specificamente censurato gli accertamenti di merito circa l’assenza nel nuovo accordo collettivo di una previsione idonea a consentire l’assorbimento e circa la mancanza di una valida disdetta dell’uso aziendale. Sono state inoltre dichiarate inammissibili per genericità le censure sul quantum e sull’indebito arricchimento, per difetto di specificità e di trascrizione degli atti rilevanti. La società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di interpretazione e ricostruzione del contenuto negoziale, ma la Corte non vi fonda una diversa soluzione perché ritiene decisiva la disciplina dell’uso aziendale e gli accertamenti di merito non validamente censurati.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disdettabilità/recesso rispetto all’uso aziendale; la Corte afferma in generale la possibilità di disdetta dell’uso, ma solo secondo correttezza, buona fede e con formale, univoca e giustificata manifestazione di volontà.
Richiamato dalle parti in tema di rapporti tra disciplina collettiva, usi aziendali e trattamento economico; la Corte ribadisce che l’uso aziendale, come fonte sociale, può incidere sul rapporto individuale e poi essere modificato da successivi assetti collettivi, nei limiti dei diritti quesiti e secondo le regole di correttezza e buona fede.
Richiamato in tema di onere della prova: il lavoratore che invochi un superminimo non assorbibile deve provare il titolo autonomo del compenso; nel caso concreto, però, la Corte valorizza soprattutto gli accertamenti di merito già compiuti e non validamente censurati.
Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ne faccia il parametro decisivo della soluzione; la controversia è risolta sul piano dell’uso aziendale e dell’assorbibilità del superminimo.
La Corte richiama la preclusione al sindacato sul fatto in presenza di doppia conforme, escludendo che possano essere rivalutati gli accertamenti fattuali comuni ai due gradi di merito.
Richiamato per ribadire la preclusione derivante dalla doppia conforme e per escludere la rivalutazione degli accertamenti di fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure sul quantum sono dichiarate inammissibili perché generiche e prive dell’indicazione/trascrizione degli atti e del contenuto rilevante su cui si fondavano.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato sul regime di trattazione in pubblica udienza, che la Corte esclude in base alla discrezionalità del collegio.
Norma processuale richiamata per la definizione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’uso aziendale si configura quando il datore abbia tenuto, in modo costante e generalizzato verso la collettività dei dipendenti, un comportamento di maggior favore; non è necessario provare una volontà negoziale tacita delle parti, essendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione.
- Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi collettivi, salvo che risulti una diversa pattuizione o che il compenso abbia natura speciale, collegata a meriti, qualità o maggiore onerosità delle mansioni, da provare da chi lo invoca.
- L’uso aziendale, quale fonte sociale di regolazione del rapporto di lavoro, può essere modificato o fatto cessare anche da successive fonti collettive, ma non può essere rimosso in modo implicito o meramente discrezionale: occorre una disdetta chiara, univoca, formalizzata e giustificata da un sopravvenuto mutamento delle circostanze, nel rispetto di buona fede e correttezza.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una rivalutazione del fatto già accertato in modo conforme nei due gradi di merito.
- Le censure sul quantum devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi di merito e indicare gli atti e i documenti rilevanti; in difetto, sono inammissibili per genericità.
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