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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12676/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Una azienda vivaistica aveva convenuto in giudizio la provincia chiedendo sia l'adozione di interventi per eliminare il lento reflusso delle acque meteoriche sulla strada provinciale prospiciente il fondo, sia il risarcimento dei danni subiti per la perdita di piante danneggiate da allagamenti e inondazioni provenienti dalla sede stradale. Il tribunale aveva riconosciuto una responsabilità della provincia nella misura del 70% e un concorso di colpa dell'azienda nella misura del 30%, ritenendo che essa avesse collocato le piante in modo tale da contribuire al danno. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 51, comma 4, c.p.c., sostenendo che il giudice relatore dell'appello era lo stesso magistrato che aveva conosciuto la causa in primo grado; 2) la violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e dell'art. 2 Cost., assumendo che le era stato richiesto un comportamento inesigibile, cioè sradicare e spostare le piante a ogni rischio di esondazione; 3) la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., per avere la corte d'appello d'ufficio valorizzato un suo comportamento non allegato dalla provincia e per averle imposto la prova dell'impossibilità di collocare le piante altrove, mentre avrebbe dovuto gravare sulla provincia la prova del caso fortuito; 4) la violazione dell'art. 27 del d.lgs. 214/2005, contestando l'affermazione della corte secondo cui le piante fossero in vaso e spostabili, mentre la domanda riguardava piante ad alto fusto soggette a vincoli fitosanitari di collocazione. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e complessivamente infondati il secondo, terzo e quarto, osservando che il divieto di partecipazione al giudizio di appello del magistrato che abbia solo istruito la causa in primo grado non opera; che la censura sull'astensione andava comunque fatta valere con ricusazione; che la corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 1227, comma 1, c.c. in termini di concorso causale del danneggiato, non di aggravamento del danno ex comma 2; che, in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può integrare caso fortuito solo se abbia efficacia causale esclusiva o comunque tale da interrompere il nesso causale; e che la determinazione percentuale del concorso di colpa è un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'asserita incompatibilità del giudice relatore, poiché l'incompatibilità ex art. 51, n. 4, c.p.c. riguarda solo chi abbia partecipato alla decisione del merito in un precedente grado e, comunque, doveva essere fatta valere con ricusazione. Ha poi respinto le censure sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. e sul concorso di colpa, chiarendo che la corte d'appello non aveva applicato l'art. 1227, comma 2, c.c. ma il comma 1, valorizzando il contributo causale dell'attrice nella collocazione delle piante a ridosso della strada e nel mancato spostamento verso zone più sicure del fondo. Ha infine osservato che la quantificazione percentuale del concorso di colpa è valutazione di merito non censurabile se non per macroscopica illogicità, non ravvisata nel caso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della provincia controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    L'obbligo di astensione per chi abbia partecipato a un precedente grado va circoscritto alla partecipazione alla decisione di merito; non si estende al giudice che abbia solo istruito la causa o pronunciato provvedimenti ordinatori o sulle prove.

  • art. 52 c.p.c.

    La deduzione del motivo di astensione avrebbe dovuto essere proposta con istanza di ricusazione; non può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità o di gravame.

  • art. 1227 c.c.

    Il comma 1 riguarda il concorso causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento; il comma 2 attiene invece al comportamento successivo all'evento che aggrava il danno o ne impedisce la riduzione. Le due ipotesi sono distinte e non sovrapponibili.

  • art. 2051 c.c.

    Nella responsabilità da cosa in custodia il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato, ma solo se connotata da efficienza causale esclusiva o tale da interrompere il nesso eziologico, secondo un apprezzamento che tiene conto della ragionevole cautela esigibile.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non è stata accolta perché la Corte territoriale ha effettuato un accertamento causale e non ha erroneamente invertito l'onere della prova in modo decisivo rispetto alla struttura della fattispecie.

  • art. 2 Cost.

    Il dovere di ragionevole cautela del danneggiato è ricondotto al principio di solidarietà, rilevante nella valutazione del concorso di colpa.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state scrutinati come violazioni di legge e, per il vizio motivazionale, la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità e la preclusione della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, salvo che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato ai fini della trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti conseguenti al rigetto del ricorso in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice per aver partecipato a un precedente grado di giudizio sussiste solo se il magistrato abbia preso parte alla decisione di merito, non quando abbia svolto attività istruttoria o adottato provvedimenti non decisori.
  • Il motivo di astensione del giudice deve essere fatto valere mediante tempestiva ricusazione; non è ammissibile invocarlo successivamente in sede di impugnazione per la prima volta.
  • Nella responsabilità da cose in custodia, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale anche ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., e può integrare caso fortuito solo se abbia efficacia esclusiva o comunque tale da degradare la cosa a mera occasione del danno.
  • Il comma 1 e il comma 2 dell'art. 1227 c.c. operano su piani distinti: il primo riguarda il concorso nella causazione dell'evento, il secondo il mancato aggravamento del danno dopo l'evento.
  • La quantificazione percentuale del concorso di colpa è valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione presenti una contraddizione logica rilevante e non già per una diversa apprezzabilità delle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoLitisconsorzio necessario

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